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Mancato deposito dei bilanci. Irrevocabile la cancellazione dal Registro Imprese

7 Marzo 2017silvanaNews
In tema di società in liquidazione, non può essere revocata dal giudice la cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese per il mancato deposito dei bilanci per più di tre anni consecutivi.

È quanto emerge dal decreto n. 6466/2016, emesso dal Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma.

Il G.R.I. capitolino ha respinto la richiesta di cancellazione della cancellazione di una Srl in liquidazione dal Registro delle imprese, disposta ai sensi dell’articolo 2490, comma 6, del codice civile.

In base alla suddetta disposizione: “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495.”

Il ricorso è stato motivato dai soci nel senso che la società, per quanto formalmente in liquidazione, ha continuato il pieno svolgimento delle sue attività. Inoltre non aveva ricevuto presso la sede legale la comunicazione preventiva di cancellazione della Camera di Commercio; il liquidatore, dunque, non aveva avuto mai notizia del procedimento di cancellazione d’ufficio; neppure i soci avevano mai avuto comunicazione dell’avvio del procedimento.

Ebbene, riepilogati alcuni concetti espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardo agli effetti dell’estinzione della società a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese (ci si riferisce alla sentenza n. 6070 del 2013), il Giudice del registro respinge l’ipotesi secondo cui sarebbe possibile procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo di essa ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ.

Ciò posto, la decisione in esame prosegue con le seguenti considerazioni e rilievi:

  • nel caso di specie, per come si evince dalla nota trasmessa dall’ufficio, la cancellazione ha avuto luogo a seguito dell’accertamento condotto sulle iscrizioni effettuate nel Registro Imprese del mancato deposito dei bilanci d’esercizio in fase di liquidazione e che la cancellazione in argomento era stata segnalata alla società posta in liquidazione dal giugno 1996;
  • i ricorrenti non hanno contestato che la società non ha depositato i bilanci di liquidazione successivi all’esercizio 2009 (l’ultimo bilancio, infatti, risulta essere quello relativo all’esercizio 2009 depositato in data 30 luglio 2010), circostanza, questa, decisiva per il rigetto dell’istanza formulata al Giudice del registro;
  • l’Ufficio provvedeva a inoltrare il preavviso di cancellazione, tramite raccomandata, sia all’indirizzo attinto dal Registro delle imprese della sede legale della società che tuttavia risultava trasferita, sia al liquidatore della società risultante dall’anagrafe tributaria online, con restituzione al mittente per compiuta giacenza;
  • a nulla rileva la doglianza svolta dai ricorrenti relativa alla mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione (comunicazione eseguita dall’ufficio mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale in una pagina espressamente dedicata alla pubblicazione degli elenchi delle posizioni cancellate d’ufficio sia con l’art. 2490 cod. civ. che con il D.P.R. 247/04), in quanto la parte ha comunque avuto, proponendo opposizione avverso tale provvedimento, conoscenza di esso ed è stata posta nelle condizioni di evidenziarne eventuali ragioni di illegittimità;
  • i soci di una società di capitali non sono soggetti interessati cui comunicare l’avvio del procedimento in quanto tale è soltanto la società medesima in persona del legale rappresentante (nel caso di specie, il liquidatore).

In conclusione, il ricorso è stato integralmente rigettato.

Autore: PAOLA MAURO – Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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