In particolare, si tratta dell’imprenditore individuale, della società di persone (s.a.s. ed s.n.c.) e delle srl a ristretta base proprietaria (di cui all’art. 116 TUIR). Tali soggetti, si ricorda possono optare per l’IRI solo a condizione che operino in contabilità ordinaria (anche per scelta).
Per capire quali possono essere i riflessi nel campo dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, occorre ricordare in sintesi qual è il meccanismo di funzionamento del regime in commento. La tassazione IRI, prevede un sistema duale d’imposizione, nel senso che l’utile lasciato in azienda (non prelevato dall’imprenditore o non distribuito ai soci) è soggetto ad un’aliquota fissa del 24% (ossia la stessa aliquota prevista ai fini l’IRES dal 2017 per le società di capitali) , mentre solo l’utile prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci concorrerà a formale il loro reddito complessivo (mantenendo la natura di reddito d’impresa) ai fini IRPEF ed essere quindi assoggettato agli ordinari scaglioni di reddito.
L’accertamento anche ai fini IRI – Per le società di persone che optano per l’IRI, non troverà, quindi, applicazione per tutta la durata del regime (5 periodi d’imposta vincolanti), la trasparenza fiscale, mentre per le srl a ristretta base proprietaria, in luogo della trasparenza fiscale, potranno optare per l’IRI.
Dunque, durante il periodo di applicazione dell’IRI, l’utile societario NON sarà attribuito in capo al socio anche se non distribuito, ma:
Ovviamente soggetto passivo IRI sarà la società (la quale assolverà l’imposta) o l’imprenditore (se trattasi di impresa individuale). Ne consegue che tali soggetti diventeranno destinatari di accertamenti oltre che ai fini IRAP ed IVA, anche ai fini IRI, fermo restando che lo rimarranno comunque ai fini IRPEF (in capo all’imprenditore individuale o in capo al socio se trattasi di società).
Inoltre, un eventuale accertamento di un maggior reddito ai fini IRI, avrà i suoi riflessi anche per i soci, in capo ai quali potrà configurarsi la presunzione di prelevamento dell’eventuale utile maggiormente accertato in seno alla società stessa.
Ad ogni modo, non essendovi ad oggi ancora alcun documento di prassi emanato dall’Agenzia delle Entrate con cui sono forniti chiarimenti, per il momento non è possibile dare certezza a quanto fin qui esposto.
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