In estrema sintesi, le novità contenute del Decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio prevedono che se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza controllare telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate della lettera d’intento o meglio effettuando il controllo solo in un momento successivo all’emissione della fattura in regime di non imponibilità, in luogo della sanzione proporzionale troverà applicazione la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro. Si tratta in sostanza di una “dequalificazione” della violazione: da violazione di carattere sostanziale a violazione di carattere formale. Per capire la ratio del nuovo apparato sanzionatorio non si può prescindere dall’analisi della procedura di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
La nuova procedura – L’art. 20 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo d’ informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
La nuova procedura prevede che: i) L’esportatore abituale invii all’Agenzia dell’Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento, ii) L’Agenzia delle Entrate rilasci apposita ricevuta; iii) l’esportatore abituale invii al fornitore (o in Dogana in caso d’ importazioni) la lettera d’ intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa; iv) il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento; v) terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d’imposta con la dicitura “non imponibile”.
Dunque, una fase essenziale è quella che deve porre in essere il fornitore dell’esportatore abituale: prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità deve controllare telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento e che tale comunicazione risulta regolare. Espletato tale adempimento, il fornitore dell’esportatore abituale è sollevato da qualsiasi responsabilità, tranne in alcuni casi ben precisi.
Può tuttavia capitare che il fornitore dell’esportatore abituale emetta la fattura in regime di non imponibilità e solo in seguito proceda ad effettuare il suddetto controllo telematico. Quali sono le sanzioni da applicare in tale caso?
Tutto dipende dalla validità o meno della comunicazione effettuate da parte dell’esportatore abituale e dalla tempestività di tale comunicazione.
CASO A – Se il fornitore dell’esportatore abituale emette fattura in regime di non imponibilità e solo successivamente effettua il riscontro telematico e da tale controllo emerge la presentazione dell’esportatore abituale della comunicazione e tale comunicazione risulta presentata in modo regolare, e comunque prima dell’emissione della fattura, non paiono esservi dubbi che troverà applicazione la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Lo stesso dicasi nel caso in cui la fattura sia stata emessa prima di ricevere la dichiarazione d’intento, ma i successivi controlli hanno dato esito positivo.
CASO B – Se il fornitore dell’esportatore abituale emette fattura in regime di non imponibilità e dai successivi riscontri emerge che l’esportatore abituale non ha effettuato la comunicazione o tale comunicazione risulta irregolare, troverà applicazione la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata. In tale caso infatti è stato applicato il regime di non imponibilità senza che vi fossero i presupposti per farlo, e ciò giustifica l’applicazione della sanzione proporzionale.
Autore: GIOACCHINO DE PASQUALE
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