Come funziona – Il contributo in commento è corrisposto direttamente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore, a sua volta sarà rimborsato dall’impresa costruttrice/importatrice del bene. In particolare al comma 61 della manovra è stabilito che le imprese costruttrici o importatrici dei beni rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui è effettuato l’acquisto.
Inoltre, la stessa impresa costruttrice/importatrice dovrà conservare, fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa, la copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto.
Occorre attendere il decreto – Tuttavia, per conoscere le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione del contributo e le condizioni per la fruizione, occorre attendere l’apposito decreto del MISE, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra stessa, e quindi, entro il 1° marzo 2017.
Con lo stesso decreto saranno definite anche le modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa (fissati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018).
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