La responsabilità amministrativa per le violazioni tributarie commesse in relazione al rapporto fiscale di una società di capitali ricade unicamente nella sfera giuridica di tale soggetto, in quanto dotato di personalità giuridica.
Il noto principio deriva dall’applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, che opera in deroga alle ordinarie regole sulla responsabilità amministrativa tributaria, contenute nel D.Lgs. n. 472/1997, e soprattutto nel combinato disposto degli artt. 5 e 11 di tale decreto, in base al quale la responsabilità va attribuita in via diretta e principale in capo all’autore materiale (persona fisica) della violazione e in via solidale al soggetto “a beneficio del quale” lo stesso autore materiale ha operato nel commettere la violazione.
Non di rado, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, anche in presenza di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali, tende ad addossare la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie anche a persone fisiche, aventi un qualche ruolo, ufficiale o meno, nell’ambito del medesimo sodalizio economico.
Anche la Giurisprudenza si è interrogata sovente sulla legittimità di tali contestazioni, formulando soluzioni a volte originali, che meritano alcune considerazioni.
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