Premessa – Per i soggetti che nel 2015 operavano in regime diverso e che da quest’anno sono passati al forfettario si pone il problema di come comportarsi ora in sede di liquidazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2016.
Si pensi ad esempio ad un soggetto che fino al 31 dicembre 2015 operava in regime ordinario (con applicazione di IRPEF) e che nel 2016, avendone tutti i requisiti, ha deciso di passare al forfettario, oppure ad un soggetto che fino al 2015 operava nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (per i quali si applica l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5%) e che nel 2016, avendone mantenuti i requisiti, continua la sua attività nel regime forfettario (per il quale è prevista, invece, l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota più alta ossia del 15%).
Il calcolo dell’acconto 2016 – Prima di procedere ad analizzare i comportamenti da assumere nei casi anzidetti, è opportuno richiamare le regole generali che valgono per il calcolo dell’acconto IRPEF e dell’acconto dell’imposta sostitutiva.
Per chi opera in regime ordinario, l’acconto IRPEF 2016, è dovuto solo se il rigo “Differenza” del prospetto di liquidazione (Quadro RN Modello Unico/2016) è superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari al 100% di tale rigo. Inoltre, se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto e la seconda pari al restante 60%. Se, invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione (entro il 30 novembre).
Per chi opera, invece, in regime di vantaggio o in regime forfettario, l’acconto 2016, è dovuto solo se il rigo “Differenza” (rigo LM42 del Modello Unico/2016) è superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari al 100% di tale rigo. Inoltre, se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto e la seconda pari al restante 60%. Se, invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione (entro il 30 novembre).
Passaggio da IRPEF al forfettario – Un soggetto che nel 2015 operava in regime “IRPEF” e che nel 2016 passa al forfettario, deve comunque liquidare il saldo IRPEF riferito al periodo d’imposta 2015, e procedere al relativo versamento (se a debito). Il problema si pone con riferimento all’acconto 2016. Infatti, nel 2016 egli opera in regime forfettario e dovrebbe versare gli acconti liquidandoli secondo le regole previste per tale regime. Tuttavia, manca il dato storico di riferimento, ossia manca il rigo LM42 del Modello Unico/2016, poiché, il contribuente nel 2015 non operava ancora nel predetto regime. Si può, dunque, concludere che in tal caso, questi può (anzi deve) far ricorso al metodo previsionale per il calcolo dell’acconto. Non dovrà, invece, versare alcun acconto IRPEF (salvo che si possiedono altri redditi al di fuori di quelli dell’impresa) ma dovrà provvedere a versare il solo saldo per lo scorso anno.
Da ex minimi a forfettario – Discorso diverso vale, invece, con riferimento al contribuente che fino al 2015 operava in regime di vantaggio e che dal 2016 passa al forfettario. In tal caso, infatti, per entrambi i regimi è prevista un’imposta sostitutiva ma con aliquota diversa, ossia 5%, per chi opera in regime di vantaggio, e 15% per chi opera nel forfettario. Il dato storico per il calcolo dell’acconto 2016 in tal caso esiste, poiché, in entrambi i casi il rigo di riferimento è LM42. Dunque, in tale ipotesi, il contribuente calcola l’acconto 2016 sulla base del rigo LM42 del Modello Unico/2016 (riferito al 2015 quando operava nel regime di vantaggio) e poi, in sede di Modello Unico/2017 (riferito al 2016 ossia l’anno in cui opera nel forfettario), potrà tranquillamente scomputare i predetti acconti dal saldo 2016 dell’imposta sostitutiva dovuta.
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