Questione – Nella Circolare n. 18 dello scorso 6 maggio è stato posto all’Agenzia delle Entrate un quesito che aveva ad oggetto un immobile di proprietà del figlio, dove il genitore titolare di un contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR. È stato quindi chiesto se, a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell’immobile in questione.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate – Nella risposta fornita l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione dall’IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi stessi.
Circolare 57/1998 – Con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario.
Decesso – L’art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
De cuius comodatario – Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell’asse ereditario.
Detrazione per l’erede – L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto quindi che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo.
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