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La PEC da comunicare al Fisco: arrivano le istruzioni

29 Giugno 2017silvanaNews

pec

Premessa – L ‘art. 7-quater del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto il settimo comma all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo la facoltà, per l’Agenzia delle Entrate, della notifica di atti ed avvisi, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ovvero comunicato dai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC.
Proprio con riferimento a questi ultimi (ossia ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC (ad esempio persona fisica non titolare di partita IVA), poiché non è possibile per l’Amministrazione reperire l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, è necessario che il contribuente lo comunichi direttamente all’Agenzia delle Entrate. Per tale motivo veniva approvato con il provvedimento dello scorso 3 marzo 2017, il relativo modello. Il citato documento di prassi prevedeva che il modello è da inviarsi esclusivamente per via telematica direttamente da parte del contribuente/istante abilitato ai servizi telematici (Fisconline o Entratel), secondo le modalità di trasmissione che andavano stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Ecco allora che è arrivato il provvedimento di ieri (Prot. n. 120768/2017).
L’Agenzia delle Entrate, dunque, stabilisce che i dati relativi all’indirizzo PEC per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i propri servizi telematici. Con le medesime modalità possono essere comunicate la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC precedentemente trasmesso (l’eventuale variazione o revoca dell’indirizzo precedentemente comunicato avrà effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione). Il servizio telematico è utilizzabile attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del sito internet istituzionale della stessa Agenzia.

Ambito applicativo – L’indirizzo PEC “può” essere comunicato dai contribuenti persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC (ad esempio non titolare di partita IVA, condominio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali ecc.) e dai soggetti italiani non residenti iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ovvero dai soggetti stranieri non residenti. Non possono comunicare un inLa PEC da comunicare all’Agenzia delle Entrate: arrivano le istruzionidirizzo PEC gli eredi del soggetto deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto. Con la comunicazione, il contribuente può, in alternativa, comunicare: la PEC di cui egli stesso è intestatario; la PEC di cui di cui è intestarlo il proprio consulente rientrante tra i soggetti di cui al comma 3 art. 12 D. Lgs. 546/1992 (esempio commercialista, consulente del lavoro, ecc.) specificamente incaricato di ricevere la notifica per conto del contribuente stesso; la PEC di cui è intestatario il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado, specificamente incaricato di ricevere la notifica per conto del contribuente stesso.
Per cosa verrà utilizzato – L’indirizzo comunicato dal richiedente potrà essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° luglio 2017, per la notificazione degli avvisi e degli altri atti. Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate (tuttavia, l’agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati a se stesso fino al 30 giugno 2017 dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC, salvo i casi di revoca dell’indirizzo comunicato all’agente della riscossione o di comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate. Ad ogni modo, il contribuente può revocare il predetto l’indirizzo PEC inviando all’agente della riscossione un’apposita richiesta con le modalità indicate da quest’ultimo sul proprio sito internet. In tal caso, l’agente della riscossione, avvisa l’interessato, con le modalità ivi indicate, dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso).
La procedura – Una volta inviata la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. Successivamente, in esito alla procedura di verifica di cui al punto precedente ed ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita. La registrazione dell’indirizzo comunicato risulta completa quando: il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio contenente il codice di validazione ed il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica (in caso di scarto, nella sezione “Storico operazioni”, sono indicate le relative motivazioni). Da sapere – Potrebbe capitare che il contribuente, una volta comunicata la PEC, non riceva la notifica dell’atto al predetto indirizzo perché satura. In tal caso è previsto che l’Amministrazione procederà ad un secondo invio decorsi almeno 7 giorni dal primo. Qualora, anche al secondo invio la casella dovesse risultare ancora satura, si procederà alla notificazione dell’atto o dell’avviso secondo le modalità ordinarie.
Inoltre la notifica avverrà nei modi ordinari anche nel caso in cui la PEC comunicata dovesse risultare non valida o non attiva già al primo tentativo di notifica. In ogni caso, il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l’onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute. Si tenga, infine, presente che la comunicazione della PEC all’Agenzia delle Entrate non è un obbligo bensì una facoltà.

 Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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