L’articolo di riferimento del Decreto Legge n. 201 è il n. 9 commi da 13 a 23; nel tempo si sono susseguiti parecchi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione delle imposte, anche in considerazione delle modifiche intervenute nelle così dette White List e Black List per effetto di traslazioni di Paesi e Territori da una lista ad un’altra.
Tra i provvedimenti successivi di rilevante importanza sono sicuramente la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 02.07.2012 nonché la Legge n. 161 del 30.10.2014 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2013 bis”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10.11.2014, Supplemento Ordinario n. 83.
Tale Legge, all’articolo 9 ha introdotto il concetto di “prodotto finanziario” con riferimento all’Ivafe, intendendo con tale termine quei strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
Entrambe le imposte vengono liquidate nel modello Unico, Quadro “RW”, dedicato, oltre che alla liquidazione delle predette imposte patrimoniali estere, anche al monitoraggio annuale delle attività finanziarie (meglio prodotti finanziari) e degli investimenti patrimoniali (in particolar modo immobiliari) detenuti all’estero da parte di soggetti, persone fisiche, residenti in Italia.
A tale proposito si ricorda che l’obbligo della compilazione del Quadro “RW” risponde sia alla necessità di adempiere al così detto “monitoraggio fiscale” sia a quello di liquidare le due imposte patrimoniali oggetto del presente articolo; a tal fine, soprattutto con riguardo al monitoraggio fiscale sarà quindi necessario tenere sotto osservazioni le “transizioni” dei vari Paesi o Territori dalle White e Black List nonché verificare l’eventuale adesione alle Voluntary Disclosure di cui per esempio si sono riaperti recentissimamente i termini.
Sono tenuti al pagamento delle imposte patrimoniali estere Ivie e Ivafe:
per Ivie:
Per Ivafe:
L’ambito oggettivo per l’applicazione delle due imposte patrimoniali è:
per Ivie:
Con riferimento all’Ivie l’elemento determinante non è la produzione effettiva di reddito di questi valori patrimoniali ma la loro potenziale capacità di produrlo.
per Ivafe:
Con riguardo alle aliquote da applicare:
Con riferimento invece ai termini per i versamenti delle imposte autoliquidate, nonché all’attività di accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni, eventuale ravvedimento operoso, contenzioso, ecc… si rinvia alla stessa disciplina delle imposte autoliquidate in sede di dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche.
Conseguentemente anche per quanto riguarda le scadenze dei versamenti si allineano con quelle previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche “domestiche”, prevedendo quindi:
I versamenti si effettuano con il modello F24, quindi con la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti di altri tributi, indicando i seguenti codici:
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