In particolare l’oggetto del contendere è la possibilità di applicare l’Iva ridotta (4%), già applicata alla cessione di libri cartacei o su qualsiasi supporto fisico, anche sulla cessione di e-book.
La Corte di Giustizia Europea, in data 07.03.2017 si è espressa in senso contrario affermando che la diversa applicazione di aliquota Iva tra libri e giornali cartacei (Iva ridotta, in Italia nella misura del 4%) e libri in formato e-book, consultabili in streaming o con download, non costituisce comportamento illegittimo e non viola il principio della parità di trattamento.
Ricordiamo che la diversa applicazione di aliquota Iva è disciplinata dalla Direttiva Cee 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune dell’Imposta sul Valore Aggiunto, ed in particolare dall’art. 98 e dal punto 6 dell’allegato III alla stessa Direttiva avente per oggetto “Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte di cui all’articolo 98”.
Precisiamo che la Direttiva Cee n. 2006/112/CE prevale sul diritto interno nazionale e quindi prevale anche sulle decisioni di alcuni Stati Membri, tra cui la Francia e l’Italia, di applicare l’Iva ridotta alla cessione di libri in formato digitale (e-book).
In particolare l’articolo 98 della Direttiva precisa che:
Dobbiamo quindi capire se la cessione di libri in formato digitale rientra nelle categorie di cui all’Allegato III o se invece sono ricomprese nelle prestazioni di servizi di cui all’art. 56 paragrafo 1 lettera k, riferito ai “… servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all’allegato II…”.
La cessione di libri in formato digitale rientra nella fattispecie del così detto commercio elettronico che prevede l’applicazione di norme chiare, semplici e uniformi, in particolare costituisce prestazioni di servizi e pertanto da assoggettarsi ad aliquota Iva ordinaria.
Diversa configurazione assume invece la fornitura su supporto fisico (CD-ROM) per la quali si configura l’operazione di cessione di beni e pertanto è assoggettata ad Iva ridotta.
Ricordiamo che con riferimento al commercio elettronico il Legislatore ha inteso sottoporre ad imponibilità Iva la cessione di beni o la prestazione di servizi nel paese del consumatore e non già nel paese del fornitore.
La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 07.03.2017 afferma inoltre che “la continua evoluzione della tecnologia potrebbe mettere in difficoltà le amministrazioni fiscali nell’individuare quali prodotti digitali agevolare e quali no”; pertanto è negata l’applicazione dell’Iva ridotta a tutti i prodotti digitali o telematici.
La pubblicazione di questa Sentenza rende ancora più evidente, se ce ne fosse stato bisogno, la diversità tra normativa domestica e normativa europea in materia di Iva per la cessioni di libri trasmessi elettronicamente, difformità che speriamo trovi presto una disciplina comune.
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