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IVA 2017: I CHIARIMENTI DOPO LA PROROGA

7 Marzo 2017silvanaNews
Premessa – Con la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti particolari circa il travagliato invio della Dichiarazione Annuale IVA/2017.
In effetti, detti chiarimenti erano stati oggetto di nostra interpretazione in un articolo uscito qualche giorno fa dove ci pronunciavamo circa il differimento al 3 marzo dell’invio della dichiarazione annuale IVA/2017 e nel quale affermavamo che detta mini proroga potesse in qualche modo far differire i termini connessi.
Ci riferiamo in particolar modo alla dichiarazione integrativa, alla dichiarazione correttiva ed alla possibilità di compensare somme superiori ad euro 5.000, argomento quest’ultimo giàaffrontato da un comunicato stampa diffuso dal CNA, che in qualche modo anticipava il contenuto della risoluzione 26/E.
Effettivamente tempestivo è arrivato il chiarimento dell’Agenzia.

Il contenuto della Ris. 26/E – in effetti, a causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati il 28 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 1° marzo, ha portato a conoscenza degli operatori del settore che sarebbero state eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l’anno d’imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017.
Al tal proposito sono nati dubbi interpretativi del tutto leciti circa la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal “termine di presentazione” delle dichiarazioni IVA annuali.

La Risoluzione precisa, pertanto, sciogliendo i dubbi al riguardo che il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio.
La diretta conseguenza di ciò, afferma la risoluzione, è che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.

La compensazione orizzontale – Per quanto riguarda, in particolare, la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui viene precisato che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.
Per riassumere – quindi, per riassumere quanto fino a qua detto, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni siano state trasmesse telematicamente entro il 3 marzo, detto termine, gentile concessione del fisco, non si ripercuoterà su tutti gli adempimenti connessi, i quali conservano le loro precedenti scadenze, come se la dichiarazione fosse comunque stata inviata entro il 28 febbraio.

Autore: Matilde fiammelli -Redazione Fiscal Focus

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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