Premessa – Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 D.Lgs. n. 156/2015, possono presentare istanze di interpello i “contribuenti”, anche non residenti (sia direttamente sia per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso cui gli stessi eleggono domicilio).
Per i soggetti residenti, le attuali modalità di presentazione dell’istanza sono tre, ovvero consegna a mano; spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; presentazione per via telematica attraverso l’impiego della PEC.
Il Provvedimento del 4 gennaio 2016 (Prot. n. 27) prevede altresì una diversa modalità di presentazione attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che al momento non è ancora operativo poiché lo stesso provvedimento ne rimandava la messa a punto a futuri chiarimenti (ad oggi ancora pervenuti).
L’istanza del contribuente non residente – Dunque, il contribuente residente nel territorio dello Stato può presentare l’istanza in una delle predette modalità. In particolare, qualora il contribuente decida d’inviare l’istanza tramite PEC dovrà farlo indirizzando la domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente. Pertanto dovrà conoscere la PEC specifica dell’ufficio cui indirizzare l’istanza. A tal fine è presente al seguente link l’elenco degli indirizzi che occorre conoscere (si tratta dell’allegato A al provvedimento del 4 gennaio 2016).
In merito all’ufficio competente cui l’istanza deve essere indirizzata, al riguardo, c’è da sapere che per questioni concernenti tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza va inoltrata:
• alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante;
• direttamente alla Direzione Centrale Normativa se si tratta di interpelli presentati da Amministrazioni Centrali dello Stato, Enti Pubblici a rilevanza nazionale e soggetti di più rilevante dimensione (ossia quelli con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).
Pe le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale, la domanda va inoltra:
• alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello;
• direttamente alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare se si tratta di interpelli presentati da Amministrazioni Centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, e soggetti di più rilevante dimensione (ossia quelli con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).
Per il contribuente non residente che non si avvale di un domiciliatario in Italia, invece, le modalità di presentazione dell’istanza sono semplificate. Infatti, questi, non deve preoccuparsi di individuare l’esatto indirizzo PEC dell’Ufficio competente, ma è sufficiente che inoltri l’istanza ai seguenti indirizzi e-mail ordinari (non PEC):
• dc.norm.interpello@agenziaentrate.it (se l’istanza ha ad oggetto quesiti riguardanti la sfera di competenza dell’Agenzia delle Entrate ossia i tributi erariali);
• dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (se l’istanza ha ad oggetto quesiti riguardanti la sfera di competenza dell’Agenzia del Territorio ossia imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale).
È da precisarsi che la predetta modalità di presentazione è consentita ai soli soggetti non residenti che non si avvalgo di un domiciliatario nel territorio dello Stato. Per il contribuente residente o il contribuente non residente che si avvale di un domiciliatario in Italia, la presentazione deve avvenire esclusivamente in una delle modalità indicate in premessa (a mano, con raccomandata A/R o PEC). L’eventuale presentazione in una modalità diversa (es. tramite indirizzo mail ordinaria) porta a considerare l’istanza come “non presentata” e quindi del tutto improduttiva degli effetti dell’Interpello (CM n. 9/E/2016).