Alternatività delle deduzioni – L’art. 11, comma 4-septies del D.Lgs. n. 446/97 stabilisce che
– è sempre consentito dedurre i contributi assicurativi, ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall’articolo 11;
– le deduzioni per il “cuneo fiscale”, invece, sono alternative, per ciascun lavoratore:
Inoltre, per usufruire della deduzione massima è necessario confrontare, per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato:
• l’importo spettante applicando la deduzione c.d. “cuneo fiscale”;
• e l’importo spettante applicando le altre deduzioni;
e considerare quella più elevata.
L’ulteriore deduzione – Per tutti i soggetti passivi IRAP “minori” (ad eccezione delle Amministrazioni Pubbliche, delle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica) sono previste delle deduzioni forfettarie variabili per scaglioni di base imponibile, che si esauriscono quando il valore della produzione supera l’importo di euro 181.000 (art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. 446/1997).
La Legge 228/2012 (Stabilità 2013) al comma 484, ha previsto un incremento della deduzione “forfetaria” di cui al comma 4-bis del citato art. 11 D.Lgs. 446/1997, spettante per tutti i contribuenti di piccole dimensioni con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.
Nel rigo IC74 troverà indicazione l’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 prevista qualora il valore della produzione, realizzata nel territorio dello Stato, non risulti superiore ad euro 180.999,91.
Qualora il periodo di imposta sia inferiore o superiore a dodici mesi l’importo della deduzione e della base imponibile dovranno essere ragguagliati all’anno solare. L’ammontare della suddetta deduzione è esposto nella sezione della dichiarazione IRAP dedicata alla determinazione del valore della produzione netta (rigo IC74 per le società di capitali, rigo IP72 per le società di persone e rigo IQ65 per le persone fisiche).
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