Soggetti interessati – Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (quali, ad esempio, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:
– psicologi
– infermieri
– ostetriche ed ostetrici
– medici veterinari
– tecnici sanitari di radiologia medica.
Le Faq – Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc..), hanno l’obbligo dell’invio dei dati ai sensi del DM 2 agosto 2016 qualora siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale è un medico veterinario non hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque, essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario, lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale. Nessun obbligo di invio se il rappresentante legale non è un medico veterinario.
Sono queste alcune delle Faq contenute nel portale sopra citato e che forniscono precisi chiarimenti ai numerosi dubbi che si erano venuti a creare per effetto dell’ampiamento del novero dei professionisti sanitari tenuti a comunicare i dati relativi alle spese sanitarie dei contribuenti che ricorrono alle loro prestazioni.
Precisazioni sono state fornite anche per gli ottici e per le parafarmacie registrati con propria Partita IVA presso l’elenco del Ministero della salute le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente Partita IVA diversa quale ad esempio quella dell’ipermercato o supermercato.
Considerato che la norma pone l’obbligo solo alle parafarmacie ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 e agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, l’ipermercato o il super mercato non è tenuto all’invio dei dati in quanto non ricompresi negli elenchi del Ministero della salute. Fa da se che le parafarmacie e gli ottici operanti all’interno delle suddette attività non devo inviare alcun dato circa gli scontrini intestati all’attività commerciale principale, quale il supermercato.
Anche qualora il supermercato abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, non è tenuto all’invio dei dati delle spese sanitarie.
Le Faq aggiornate sono disponibili al seguente link
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/FAQ+730+Spese+sanitarie/
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