In considerazione di quanto sopra richiamato, non vige più la regola del “tempo utile”, prevista per le istanze d’interpello in passato qualificate come “disapplicative”, in forza della quale le istanze dovevano essere presentate 90 o 120 giorni prima del termine di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Oggi, quindi, se il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre, posso presentare tranquillamente istanza d’interpello per le società di comodo entro lo stesso termine, in quanto non è necessario concedere all’Agenzia delle Entrate il termine di 120 per la risposta.
Non sono invece rilevanti i termini entro i quali il contribuente potrebbe correggere la dichiarazione inviata. Pertanto, se il termine di presentazione è il 30 settembre, non potrei comunque trasmettere l’istanza di interpello entro il 5 ottobre 2016, anche se, materialmente, potrei comunque correggere la dichiarazione dopo 120 giorni.
Le sanzioni
È bene tuttavia ricordare che, sempre in considerazione delle novità introdotte, è necessario indicare nel Modello Unico la mancata presentazione dell’interpello o l’eventuale risposta negativa.
L’interpello presentato a ridosso dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione difficilmente potrà consentire al contribuente di indicare l’eventuale risposta negativa in dichiarazione, e ciò potrebbe comportare una sanzione d’importo compreso tra i 2.000 euro e i 21.000 euro, la quale potrà comunque essere oggetto di ravvedimento operoso.
Se, quindi, è pur sempre vero che il termine per la presentazione della domanda d’interpello rimane quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, è bene ricordare che sarà necessario correggere la dichiarazione, in funzione della risposta ottenuta.
Si consiglia pertanto, laddove possibile, di inviare istanza d’interpello entro il prossimo 2 giugno, al fine di poter avere un quadro completamente delineato in sede di dichiarazione dei redditi.
È bene inoltre ricordare, a tal proposito, che, sempre a seguito delle novità introdotte trova applicazione l’istituto del silenzio-assenso: la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni comporta, quindi, l’accoglimento dell’istanza.
In ogni caso, la risposta negativa non è invece impugnabile in giudizio.
La ripresentazione dell’istanza
Giocare “d’anticipo”, e presentare comunque istanza d’interpello entro il 2 giugno (o, addirittura, prima), consente al contribuente anche di riproporre l’istanza, ad esempio laddove la stessa sia stata dichiarata inammissibile per mancanza della descrizione puntuale e specifica della fattispecie.
wordpress theme by initheme.com