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Intermediari Finanziari e monitoraggio fiscale

28 Aprile 2014silvanaNews

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24.04.2014, Protocollo n. 2014/58231

Con il Provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate del 24.04.2014, Protocollo n. 2014/58231, vengono ridisegnate le modalità e i termini di trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte dagli intermediari finanziari, delle comunicazioni riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero.

L’aggiornamento dei termini e delle modalità di tale comunicazione è dovuta alle modifiche apportate dalla Legge Europea 2013 (L. 97/2013), che ha riformulato la disciplina relativa ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento attraverso gli intermediari finanziari.

Le nuove norme prevedono che gli intermediari finanziari (Poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari iscritti all’albo ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico bancario, società fiduciarie, succursali dei soggetti citati aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa depositi e prestiti, fiduciarie, cambiavalute e altri soggetti individuati dal Tub) debbano segnalare:
 tutte le operazioni di trasferimento di denaro da e verso l’esterno di importo pari o superiore a 15mila euro (la precedente soglia era 10.000 euro), anche nel caso in cui il trasferimento avvenga con più operazioni che appaiono collegate tra loro per realizzare un’operazione frazionata.

Gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l’estero da comunicare sono:

  • la data, la causale (indicate espressamente nel Provvedimento in esame), l’importo e la tipologia dell’operazione;
  • l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
  • in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
  • in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente.

Per comunicare i dati, gli operatori finanziari dovranno utilizzare l’infrastruttura informatica Sid (Sistema di interscambio dati), secondo le modalità fornite con il provvedimento 25 marzo 2013.
La comunicazione andrà trasmessa, con cadenza annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa all’anno di riferimento della comunicazione. Le nuove regole si applicano a partire dalla comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 2014; per quelle del 2013, valgono ancora i termini e le modalità fissate dal provvedimento 28 luglio 2003.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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