Premessa – Ho ceduto l’unità abitativa in comodato gratuito a mio figlio il quale la utilizza come abitazione principale ed ho tutti i requisiti per godere dell’agevolazione del 50% introdotta dalla Legge di Stabilità 2016: quale aliquota devo applicare per la liquidazione di IMU TASI? Devo applicare quella prevista per l’abitazione principale o quella prevista per le seconde case? Per la liquidazione dell’acconto di giugno devo applicare l’aliquota deliberata per il 2015 oppure quella già deliberata dal comune per il 2016?
Proviamo, in questo articolo a rispondere a queste domande.
Aliquota ordinaria o aliquota “abitazione principale” – Tra le condizioni soggettive che devono essere soddisfatte affinché si possa applicare la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI con riferimento all’unità abitativa concessa in comodato tra parenti in linea retta (genitori e figli) vi è che il comodatario adibisca l’immobile ricevuto a propria abitazione principale ossia deve avervi trasferito residenza e dimora abituale.
Ricordiamo che l’agevolazione in esame, ed introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, prende il posto della possibilità riconosciuta, fino al 2015, ai comuni di prevedere nella delibera comunale, l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità abitativa concessa in comodato tra parenti. Tale possibilità non è più valida, poiché il legislatore introduce da quest’anno “ex lege” l’agevolazione del 50%. Dunque, l’immobile ceduto in comodato dal genitore al figlio oppure viceversa rappresenta a tutti gli effetti per il possessore che lo cede “un secondo immobile” mentre rappresenta per il comodatario la sua abitazione principale.
Si ricorda inoltre che l’agevolazione è applicabile solo qualora l’immobile ceduto in comodato sia di categoria catastale non di lusso e che da quest’anno la TASI è abolita sull’abitazione principale “non di lusso” sia per il proprietario che per l’occupante (la TASI, a differenza dell’IMU, è un tributo dovuto sia dal possessore che dall’occupante).
Mettendoci dal lato del comodatario (occupante), dunque:
1) se l’immobile ricevuto in comodato è di categoria catastale non di lusso e rappresenta la sua abitazione principale, egli non deve versare alcuna quota TASI. In tal caso versa solo il comodante per la sua quota.
2) se l’immobile ricevuto in comodato è di categoria catastale di lusso e rappresenta la sua abitazione principale egli deve, invece, versare la sua quota TASI. In tal caso versano entrambi (comodante e comodatario), ciascuno per la quota di propria competenza.
Mettendoci dal lato del comodante, nell’ipotesi di cui al punto 1), se rispettati tutti i requisiti previsti (lett. b comma 10 Legge di Stabilità 2016), questi può applicare l’agevolazione del 50% IMU e TASI (l’immobile ceduto in comodato è di categoria non di lusso); mentre nell’ipotesi di cui al punto 2) non può applicare l’agevolazione del 50% poiché l’immobile ceduto in comodato è di categoria di lusso.
In entrambi i casi, comunque, l’aliquota da applicare sarà quella “ordinaria” o quella specificamente prevista per gli immobili ceduti in comodato e ciò indipendentemente dal fatto che l’immobile sia abitazione principale per il comodatario (anche il comodatario, dunque, verserà la sua eventuale quota TASI non applicando l’aliquota prevista per l’abitazione principale). Dunque, il legislatore si mette sempre dal lato del proprietario e non da quello dell’occupante per quanto riguarda l’aliquota.
Aliquota 2016 o aliquota 2015 – Ai sensi del comma 13 bis dell’art. 13 Dl n. 201/2011 per la liquidazione dell’acconto da versarsi entro il 16 giugno, occorre fa riferimento all’aliquota IMU e TASI in vigore per il 2015 e poi in sede di saldo applicare quelle deliberate per l’anno 2016 (c.d. conguaglio).
Tuttavia, potrebbero esserci dei comuni che prima della liquidazione dell’acconto abbiano già deliberato le aliquote per il periodo d’imposta 2016: come ci comportiamo in tal caso? Applichiamo comunque quelle del 2015 oppure possiamo già applicare quelle del 2016?
Stando alla regola, occorrerebbe applicare quelle del 2015 e poi in sede di saldo (a dicembre) applicare quelle del 2016. In molti casi il problema non dovrebbe porsi poiché molti comuni potrebbero aver deciso di lasciare invariate le aliquote anche per il 2016 e ciò alla luce del “congelamento” dei tributi locali previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (che rende inefficaci gli aumenti di tributi locali per quest’anno). Alcuni comuni, invece, avrebbero potuto deliberare nuove aliquote IMU e TASI 2016 più basse rispetto al 2015 oppure aliquote specifiche per casistiche specifiche e non contemplate nella delibera 2015.
Ad ogni modo, anche se il contribuente, dovesse decidere di applicare già in sede di acconto le aliquote 2016 nessuna sanzione dovrebbe trovare applicazione alla luce anche del fatto che il tutto sarà conguagliato poi in sede di saldo a dicembre.
wordpress theme by initheme.com