Per l’IMU le aliquote sono congelate – Con particolare riferimento all’IMU, per l’anno 2016, la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 26, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
Conseguenza di ciò è che per l’anno 2016 i comuni possono deliberare nuove aliquote IMU ma le stesse saranno efficaci e quindi applicabili solo ed esclusivamente qualora la nuova aliquota da applicare per l’IMU 2016 sia più bassa rispetto a quella deliberata per il 2015. Un’aliquota 2016 più alta rispetto a quella prevista per il 2015 per la stessa categoria di immobili è priva di efficacia (salvo che si tratti di comuni che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto finanziario).
Si presume, dunque, che molti comuni non delibereranno nuove aliquote per il 2016 lasciando inalterate quella previste per il 2015.
Quindi, qualora il comune deliberi una maggiorazione IMU 2016 rispetto a quanto previsto per il 2015 il contribuente è legittimato a considerare inefficace tale aumento e calcolerà l’IMU applicando le stesse aliquote 2015. Viceversa, se il comune per il 2016 delibera una riduzione di aliquota rispetto al 2015, il contribuente potrà liquidare l’IMU 2016 applicando la nuova aliquota.
Per la TASI il blocco delle aliquote è limitato – Quanto previsto per l’IMU, la Legge di Stabilità 2016 lo prevede anche per la TASI ma con una piccola differenza contenuta nel comma 28 della stessa Legge. In particolare, limitatamente agli immobili non esentati dalla TASI ai sensi dei commi da 10 a 26 della stessa Legge n. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Si tratta di una misura che attribuisce ai comuni il potere di mantenere la maggiorazione (quella dello 0,8% per intenderci) attraverso un’espressa deliberazione e nella stessa misura applicata per l’anno 2015 ma limitatamente agli immobili non esentati dal tributo. Ciò sta significando, che se il Comune, ad esempio, aveva deliberato (nel 2015) la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti (dal 2016) esenti anche ai fini TASI. Qualora, invece, ad esempio, la maggiorazione era stata fissata per “altri immobili” non interessati dall’esenzione TASI 2016, il comune può mantenere tale maggiorazione ma deve emanare apposita delibera.
Da ciò ne consegue, altresì che il comune, non può, invece, deliberare tale maggiorazione ex novo per il 2016.
Quindi, se nel 2015 la maggiorazione (dello 0,8%) non era stata deliberata, il comune non può deliberarla per il 2016, mentre se era stata deliberata nel 2015, il comune può mantenerla anche per il 2016 ma per farlo deve emanare apposita delibera.
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