Dalla predetta data, infatti, per tali soggetti, il Legislatore ha fissato regole ancora più rigide per la presentazione del Modello F24 in cui sono presenti eventuali crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare, questi, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’F24 telematico, non potranno più avvalersi del servizio di home banking qualora nella delega di pagamento siano utilizzati crediti in compensazione di qualsiasi importo. In tal caso la novità legislativa prevede l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Come cambiano le regole – Dunque, volendo sintetizzare, la novità prevede che per i titolari di partita IVA:
In merito alla decorrenza delle novità, con la Risoluzione n. 57/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa trova applicazione per tutti i comportamenti (e quindi per gli F24 da presentarsi) dopo l’entrata in vigore del Decreto, ossia dal 24 aprile 2017. Tuttavia, è altresì chiarito che i dovuti controlli sul corretto comportamento inizieranno solo dal 1° giugno, il che dovrebbe far ritenere che fino a quella data, eventuali errori commessi dal contribuente (ossia utilizzo del canale telematico errato) non produrrebbe alcuna sanzione e/o scarto del modello di pagamento.
Attenti dunque alla scadenza del 16/05, poiché, ad esempio, se un contribuente, per il versamento della prima rata dei contributi INPS 2017 dovuti alla gestione artigiani e commercianti in scadenza il 16 maggio, dovesse utilizzare in compensazione il credito IVA da Modello IVA/2017, questi dovrà presentare il modello F24 telematico esclusivamente attraverso i canali dell’Agenzia Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato).
Attenzione anche alla nuova soglia dei 5.000 euro – Altra attenzione occorre prestare alla necessità di dotare del visto di conformità il modello dichiarativo da cui scaturisce il credito d’imposta che si vuole utilizzare in compensazione e ciò in quanto, con lo stesso art. 3 del D.L. 50/2017, il Legislatore fiscale ha ridotto ad euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare (orizzontalmente) i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazione da cui i crediti stessi emergono, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la stessa Risoluzione n. 57/E/2017, ha chiarito che anche tale novità trova applicazione per tutti i comportamenti tenuti dal 24 aprile 2017, precisando che:
Si pensi al caso di un contribuente che non ha presentato Il Modello IVA/2017 entro lo scorso 28 febbraio (ossia entro il termine ordinario) e che, invece, lo presenta tardivamente entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 29/05/2017. In tal caso,
A tal proposito è anche utile ricordare, che a differenza di quanto avviene per le dichiarazioni aventi ad oggetto le imposte dirette (es. Modello Redditi), per l’utilizzo in compensazione del credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa se si vuole compensare oltre i 5.000 euro. L’utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità). Quindi, significa che se si vuole, ad esempio, utilizzare in compensazione un credito IVA di 6.000 euro (che scaturisce da un Modello IVA/2017 TARDIVO), per versare i contributi INPS in scadenza il 16/05, è necessario che il predetto modello IVA sia stato inviato entro il 30/04 (dotato di visto di conformità).
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