Bonus mobili – Come noto la Legge di Stabilità 2016, oltre a prorogare per il 2016 le detrazioni del 50% e 65% previste, rispettivamente, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e per gli interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche, ha introdotto una nuova detrazione IRPEF a favore delle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della stessa.
Tetto al bonus – Il comma 75 della Legge di Stabilità 2016 precisa che “La detrazione (..), da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”
Soggetti beneficiari – In particolare questa agevolazione è riservata alle giovani coppie coniugi ovvero conviventi more uxorio da almeno 3 anni in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione.
Chi sostiene le spese – Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente da parte di entrambi i componenti la giovane coppia oppure da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
Limite per coppia – L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Non cumulabilità – Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” di cui al citato art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della Legge di Stabilità 2016. Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa. Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici – per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 – non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.
Immobili diversi – Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
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