L’unica condizione per il raddoppio è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia ed il giudice tributario dovrà controllarne la sussistenza dei presupposti, compiendo una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza. Anche dopo la nuova disciplina della Legge di Stabilità vale il principio del tempus regit actum.
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