Sono soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i contribuenti (soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto) residenti nel Territorio dello Stato che abbiano effettuato operazioni da e verso soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o Territorio a così detto regime fiscale privilegiato così come identificati con i Decreti Ministeriali del 04.05.1999 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999), e del 21.11.2001 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2001) – così detti paesi Black List.
A tal proposito recentemente il D.M. del 09.08.2016 Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.08.2016 – ha riscritto ed aggiornato, con effetto immediato, l’elenco dei così detti paesi collaborativi (White List) trasferendo alcuni paesi inseriti nelle Black List nella nuova White List.
Poiché tale Decreto nulla esprime in merito alla decorrenza dello stesso e si presupponeva, come già avvenuto in passato, che la sua entrata in vigore fosse contestuale alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, producendo i propri effetti già a far data dagli adempimenti di scadenza successivi seppure con riferimento al periodo d’imposta 2015.
A dipanare ogni dubbio, consentendo così una corretta individuazione dei paesi assoggettati all’obbligo di presentazione della Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un breve Comunicato Stampa, pubblicato sul sito istituzionale in data 14.09.2016 avente per oggetto “Deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi Black List. Le entrate specificano per quali Paesi vige l’obbligo di comunicazione”.
Come abbiamo già evidenziato gli elenchi che identificano i Paesi Black List (paesi a fiscalità privilegiata e non collaborativi) sono due ovvero quelli contenuti nel D.M. 04.05.1999 e quelli contenuti nel D.M. 21.11.2001.
Precisiamo altresì che in questo caso, ai fini della sussistenza dell’obbligo della Comunicazione Annuale, la permanenza dei Paesi o dei Territori anche in una sola delle due liste (Black) rende comunque obbligatoria la presentazione della Comunicazione stessa.
Per esempio il D.M. 09.08.2016 ha trasferito dalla Black List del 21.11.2001 alla White list (Paesi e Territori collaborativi con i quali vige uno scambio di informazione di natura fiscale) Paesi quali Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong, i quali però rimangono ricompresi nella Black List del 04.05.1999.
Permanendo il dubbio, non solo ai fini dell’obbligo della presentazione della Comunicazione ma anche ai fini della deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi Black List, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con il proprio Comunicato Stampa del 14.09.2016, seppure nell’immediatezza della scadenza, è quanto mai propizio.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla faq di un contribuente del 14.09.2016, qui sotto riportata:
“La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 142 e 147 della Legge 208 del 2015) ha modificato la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi Black List. In vista dell’approssimarsi del termine fissato al 20.09.2016 per l’invio della Comunicazione annuale prevista dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 40 del 2010, tenuto conto delle predette modifiche come vanno individuati i paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione?”
Ha fornito la seguente risposta:
“Per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2015, considerato che la modifica introdotta con la Legge di Stabilità decorre dal 01^ gennaio 2016, occorre fare riferimento alle operazioni intercorse con i paesi individuati dai D.M. 04.05.1999 e 21.11.2001”.
Ciò anche e soprattutto ai fini della deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi Black List.
Pertanto in relazione ai Paesi che seppure trasferiti nella riscritta White List permangono presenti anche in una sola delle Black List, dovranno rimanere applicate le regole di sfavore previste per i Paesi Black List ovvero tra l’altro:
In base quindi al comunicato stampa del 14.09.2016 si ritiene che sia ai fini della Comunicazione Annuale Black List che ai fini degli obblighi del monitoraggio fiscale su Unico 2016 redditi 2015 si dovrà tenere conto dei paesi indicati nelle due Black List anche se successivamente modificate con il trasferimento di alcuni paesi in White List dalla Legge di Stabilità 2016 o dal più recente D.M. del 09.08.2016.
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