Sussiste stabile organizzazione personale quando una società estera (nel caso di specie Svizzera) disponga stabilmente in Italia di un agente non indipendente munito di potere di rappresentanza e quindi abilitato a concludere contratti. L’esistenza del duplice presupposto, oggettivo della sede fissa e soggettivo della rappresentanza tramite un agente o comunque un centro decisionale, è richiesta soltanto per la configurazione di un “centro di attività stabile” ai fini IVA, mentre tale regola non opera ai fini dell’imposizione sul reddito.
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