La facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio
promosso dall’altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 Cod. civ., opera, come
riflesso dell’unicità dell’accertamento, sempre che non si sia già formato un giudicato diretto contrario sul
medesimo punto.
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