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Fusione per incorporazione e trattamento delle riserve

8 Marzo 2017silvanaNews
Premessa – È oggetto non di semplice trattazione l’argomento protagonista della risoluzione 27/E del 7 marzo 2017. Si parla, infatti, del trattamento delle riserve in caso di fusione per incorporazione.

Il caso proposto – Con istanza di interpello, una fondazione ha in programma di procedere mediante fusione per incorporazione all’acquisizione di una società a responsabilità limitata della quale detiene già il 100% delle quote sociali.

Con la proposizione dell’istanza di interpello la fondazione chiede all’Agenzia chiarimenti in materia di trattamento fiscale da adottare, dopo aver posto in essere l’operazione straordinaria, per la riserva in sospensione d’imposta (presente nel patrimonio della Srl incorporata).

La soluzione prospettata dal contribuente – A seguito delle proprie considerazioni, la fondazione proponente l’istanza, ipotizza il trattamento fiscale della riserva come segue:

  • la riserva, in applicazione del principio generale di neutralità fiscale, non deve subire alcuna tassazione.

La conclusione dell’Agenzia – A conclusione diametralmente opposta giunge invece l’Agenzia. L’amministrazione Finanziaria, nell’esporre la risposta al particolare interpello, parte dalla qualificazione giuridica dell’operazione di fusione prospettata dalla fondazione istante.
Nella risposta si richiama l’attenzione a quanto segue:

  • Il principio di neutralità fiscale delle fusioni, in forza del quale, ai fini tributari, la fusione non determina fenomeni fiscalmente realizzativi, presuppone “un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell’imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale”.
  • L’operazione di fusione per incorporazione, oggetto dell’istanza di interpello, deve essere qualificata alla stregua di una trasformazione eterogenea ovverosia della trasformazione di una società di capitali (soggetto Ires) in un ente non commerciale.
  • Dal punto di vista civilistico, l’operazione è chiaramente consentita e disciplinata dall’art. 2500-septies cod. civ. secondo il quale “le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”.

Quindi dall’operazione in esame, l’Agenzia trae la logica conseguenza dell’applicabilità, nel caso concreto, della disciplina fiscale della trasformazione eterogenea, dettata, come noto, dall’articolo 171 Tuir.

A seguito di tale premessa, l’Agenzia sostiene e ricorda che l’operatività del citato articolo 171 implica, innanzitutto, l’applicazione della disposizione relativa alla destinazione dei beni (della società incorporata) a finalità estranee all’esercizio di impresa, con il conseguente realizzo degli stessi al valore normale (salvo che non siano confluiti nel ramo commerciale del soggetto incorporante). In altri termini, devono essere assoggettati a tassazione i maggiori valori dei beni del soggetto incorporato (la società) in ragione della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa e in virtù della circostanza che gli stessi non confluiscono “nell’azienda o complesso aziendale” della fondazione, che, come evidenziato, non svolge alcuna attività commerciale.
Inoltre, anche il trattamento fiscale della riserva in sospensione d’imposta, presente nel patrimonio della società incorporata prima della trasformazione, è quello previsto dall’articolo 171 del Tuir. Secondo tale disposizione, la tassazione delle riserve di utili avviene nel momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, purché le stesse vengano inserite in bilancio con indicazione della loro origine.

In conclusione, quindi, nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale risultante dalla trasformazione eterogenea non eserciti alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione d’imposta è assoggettata a tassazione in capo alla società incorporata (in quanto destinata a finalità estranee all’esercizio d’impresa), mentre in capo alla fondazione incorporante sono da considerarsi distribuite le riserve di utili (inclusa, quindi, quella in sospensione d’imposta), nell’esercizio successivo a quello in cui si è avuta la trasformazione.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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