Quando è superato il limite dei 10.000 euro – Dal tenore letterale della predetta norma si evince che, se ad esempio un soggetto già in attività nel 2015 e che nel 2016 opera in regime forfettario, ma che nel 2015 ha effettuato acquisti intracomunitari per un totale complessivo superiore al predetto limite di 10.000 euro, non vale più la regola di cui in premessa, ma nel 2016 gli acquisti intraUE effettuati assumeranno rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE e, quindi, il contribuente forfettario dovrà iscriversi al VIES, integrare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario (in base al meccanismo del reverse charge) riportandovi l’aliquota IVA dovuta in Italia e la relativa imposta (quindi se ad esempio si tratta di beni soggetti in Italia ad aliquota IVA del 21% dovrà integrare la fattura indicando tale aliquota e la relativa IVA dovuta).
Egli pertanto, diviene debitore IVA in Italia, poiché dovrà versare l’IVA così determinata, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (resta fermo il non diritto alla detrazione della relativa IVA, il che sembra una precisazione superflua, poiché il contribuente forfettario non liquida IVA periodica e quindi non detrae nemmeno l’IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia). Si ricorda, inoltre che egli è esonerato dagli obblighi di registrazione delle fatture ma ha il solo obbligo della loro conservazione.
Il versamento dell’IVA deve essere eseguito con Modello F24 utilizzando il codice tributo IVA relativo al mese di riferimento. Quindi se, ad esempio, l’operazione di acquisto è stata eseguita nel mese di aprile 2016 e vi è l’obbligo dell’integrazione, il versamento dell’IVA deve essere eseguito entro il 16 maggio 2016 utilizzando il codice tributo 6004 (per l’esempio di compilazione si veda in fondo alla pagina).
Infine egli deve compilare ed inviare l’Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari effettuati.
Stessi adempimenti devono essere eseguiti dal contribuente, che ad esempio con riferimento allo stesso anno 2016 supera il predetto limite di 10.000 euro. Si consideri ad esempio un contribuente forfettario già in attività e che con riferimento al 2015 abbia eseguito acquisti intraUE ma d’importo complessivo inferiore a 10.000. Nel corso del 2016 egli acquista ancora beni intraUE: in tale caso questi è esonerato dai predetti adempimenti fino a quando, nel corso del 2016, gli acquisti (complessivi) di beni intraUE effettuati si mantengono al di sotto dei 10.000 euro. Nel momento in cui il predetto limite dovesse essere superato, gli acquisti effettuati successivamente al suo superamento dovranno essere assoggettati agli adempimenti anzidetti (iscrizione Vies, integrazione fattura, ecc.). Stesso discorso vale per il contribuente forfettario che inizia l’attività nel 2016.
Ai fini del limite dei 10.000 euro, l’ammontare complessivo degli acquisti deve essere assunto al netto dell’IVA e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 dell’art. 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331/1993 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.
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