Il delitto in questione non compariva nella versione originaria del decreto da ultimo citato; veniva infatti inserito, unitamente al delitto concernente l’omesso versamento dell’IVA indicata a debito in dichiarazione, dall’art. 35 del Decreto Visco Bersani (D.L. n, 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006), nell’ottica di colpire penalmente i fenomeni di rilevante evasione in sede di riscossione.
La precedente disposizione normativa. Nella versione in vigore fino al 21 ottobre 2015, veniva punito l’omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997:
La norma in questione, peraltro, non disponeva di una struttura propria, ma rimandava al precedente art. 10-bis per l’individuazione della sanzione applicabile (reclusione da 6 mesi a 2 anni) e della soglia di rilevanza penale (50.000 euro di crediti indebitamente compensati per ciascun periodo d’imposta).
I delitti “revisionati”. A seguito della revisione operata dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, l’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie di indebita compensazione, accomunate solo dalla soglia di rilevanza penale dell’omesso versamento per effetto delle indebite compensazioni (prevista nella misura di 50.000 euro per entrambe), le quali differiscono notevolmente sotto profilo sanzionatorio; viene infatti prevista:
In altri termini, parallelamente a quanto previsto in sede amministrativa, il legislatore ha inteso differenziare la risposta punitiva per le indebite compensazioni di crediti comunque esistenti in capo al contribuente (ancorché non disponibili), rispetto all’utilizzo di crediti “inventati” di sana pianta.
Il periodo di osservazione nell’attuale versione. La modifica normativa di cui al D.Lgs. n. 158/2015 ha, peraltro, inciso sul periodo di osservazione previsto dalla norma per la quantificazione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, ai fini del superamento della soglia di rilevanza penale.
Se nella precedente formulazione la norma faceva riferimento al “periodo d’imposta” (atteso l’espresso richiamo all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000), ora il periodo di osservazione ai fini della quantificazione della soglia di crediti utilizzati in compensazione è rappresentato dall’“anno” (da intendersi come “anno solare”, a prescindere dal periodo d’imposta adottato dal contribuente); detta modifica normativa comporta almeno due ordini di conseguenze:
Un esempio chiarificatore. A titolo esemplificativo si osservi il caso di una società con periodo d’imposta dal 1° luglio al 30 giugno, che ha utilizzato in compensazione nei modd. F24 i seguenti crediti inesistenti:
Considerando la fattispecie nella formulazione ante D.Lgs. n. 158/2015, il reato si sarebbe consumato in data 16/05/2012, con il superamento della soglia penale di 50.000 euro; tuttavia, se si esegue il conteggio secondo la lettera della nuova formulazione, le indebite compensazioni potranno essere perseguite sotto il profilo amministrativo (con l’emissione di due avvisi di recupero, rispettivamente, per l’anno 2011 da notificare entro il 31/12/2019 e per l’anno 2012 da notificare entro il 31/12/2020), ma non sotto il profilo penale, non essendo superata la soglia, a tal fine rilevante, in alcuna delle due annualità in considerazione.
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