Ciò che emergeva già dal dato normativo, era un significativo riferimento al prezzo della transazione, quasi da far intendere che il metodo da applicare alla determinazione dei prezzi infragruppo era quello del confronto del prezzo.
Il comma 3 dell’art. 9 prevede tuttora, infatti, che “Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
La nuova versione del co. 7 dell’art. 110 così come modificata dal D.L. 50/2017 si pone maggiormente coerente con le linee guida in materia di transfer price elaborate dall’OCSE.
La norma ora prevede che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”.
Il riferimento al valore normale e quindi al prezzo è sostituito dal principio elaborato dall’OCSE e contenuto anche nell’articolo 9 del Modello di Convenzione.
La norma, in sede di aggiustamento dei prezzi infragruppo, trova ora la medesima applicazione:
Il nuovo articolo 31-quater, oltre che alle classiche e già vigenti ipotesi di rettifiche in diminuzione spettanti in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990, oppure a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti, prevede alla lettera c) una nuova casistica.
La rettifica in diminuzione può essere riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente presenti istanza secondo le modalità e i termini previsti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato), a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.
Infine, segnaliamo che il comma 7 dell’art. 110 prevede che con apposito decreto del MEF possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione dello stesso comma 7.
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