Premessa – Tra molte incertezze e perplessità fa il debutto nell’ordinamento fiscale italiano la nuova IRI (imposta sul reddito d’impresa) introdotta dal legislatore con la Legge di Bilancio 2017 (che aggiunge il nuovo art. 55-bis al TUIR), con il doppio obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese (ossia far si che l’imprenditore vi reinvesta) e di rendere più neutrale il sistema di tassazione rispetto alla forma giuridica con cui l’attività è esercitata.
Infatti, il regime si sostanzia nel sottoporre a tassazione separata, con aliquota del 24% (ossia l’aliquota IRES in vigore dal 2017) l’utile che si decide di lasciare in azienda e non prelevare. Mentre, sarà tassato, in capo all’imprenditore (ai fini IRPEF) il solo reddito d’impresa che questi dovesse decidere di prelevare.
Il regime è opzionale ed è destinato a poter essere adottato esclusivamente dall’imprenditore individuale o dalle società di persone (S.a.s. ed S.n.c.). La condizione è che i predetti soggetti agiscano in contabilità ordinaria.
La stessa Legge di Bilancio, stabilisce che qualora a scegliere l’IRI sia una società di persona (quindi, S.a.s. o S.n.c.) non troverà applicazione per tutta la durata del regime in commento (5 periodi d’imposta vincolanti), l’art. 5 del TUIR, ossia il regime della trasparenza fiscale proprio delle società di persone, secondo cui, l’utile della società è imputato, (indipendentemente dalla distribuzione), in capo ai soci (in base alla loro quota di partecipazione) ed in capo a questi tassato ai fini IRPEF. Ciò sta, pertanto significando, che se la società sceglie l’IRI, l’utile lasciato in azienda e non distribuito sconterà la tassazione flat del 24% (che sarà versata dalla società stessa), mentre, l’utile effettivamente distribuito concorrerà a formare (mantenendo la natura di reddito d’impresa) il reddito complessivo del socio e sconterà l’IRPEF in capo a quest’ultimo. L’utile distribuito è deducibile, dunque, dall’utile complessivo della società (il che si traduce nella necessità di eseguire una variazione in diminuzione nel Modello Redditi SP).
L’IRI anche per la Srl a ristretta base proprietaria – Il comma 547 della manovra, introducendo il nuovo comma 2-bis all’art. 116 TUIR, stabilisce altresì che le Srl a ristretta base proprietaria, in alternativa all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, possono decidere di optare per la nuova IRI. Si ricorda, infatti, che le predette società, ossia le Srl il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e composte esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di cooperative) è possibile scegliere il regime della trasparenza fiscale (vincolante per tre anni).
Il legislatore, dunque, con la misura ad hoc, contenuta nella manovra di quest’anno, consente, alle predetti Srl di scegliere l’IRI, in luogo della trasparenza (al riguardo si attendono chiarimenti per capire se, ad esempio, una Srl cha ha optato per la trasparenza nel 2015, per entrare nell’IRI deve attendere il decorso del vincolo triennale oppure già potrebbe scegliere di entrarvi nel 2017 abbandonando la trasparenza).
Determinazione del reddito d’impresa – Sempre con riferimento all’IRI per le Srl a ristretta base proprietaria, la relativa disciplina stabilisce altresì che in tal caso, gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nella Srl che ha esercitato l’opzione IRI si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso (nuovo) articolo 55-bis (ossia si considerano redditi d’impresa e non di capitali).
Ciò sta, dunque, significando che, se a scegliere l’IRI è la Srl a ristretta base proprietaria, l’utile conseguito dalla società, e distribuito ai soci, sarà tassato in capo a questi come reddito d’impresa, quindi concorrerà a formare il suo reddito complessivo ai fini IRPEF, mentre l’utile non distribuito sconterà l’IRI al 24%.
Anche a tal proposito, tuttavia, si renderebbe necessario un intervento chiarificatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, per capire se la determinazione del reddito della Srl, debba avvenire secondo le regole del TUIR fissate per i soggetti IRPEF oppure secondo quelle fissate per i soggetti IRES.
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