E’ questo il chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 28/E di ieri 9 marzo 2017 emanata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito in merito. In particolare, la società istante, chiedeva all’Amministrazione Finanziaria se, con riferimento a uno specifico software protetto da copyright, è possibile accedere al regime del patent box con riferimento alle predette attività di concessione in uso del software stesso, sotto forma di licenza iniziale e sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione ed alla realizzazione e concessione in uso delle modifiche al programma.
Il parere dell’Agenzia – L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disciplina generale del regime in commento (patent box) contenuta nei commi da 37 a 45 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ed il decreto del MISE 30 luglio 2015 il cui articolo 7, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, distingue tra uso diretto concessione in uso (utilizzo indiretto) dei beni immateriali agevolabili (qual è un software), si rifà alla Circolare 11/E/2016, dove a suo tempo fu precisato che per software protetto da copyright debbono intendersi i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Successivamente la stessa Amministrazione Finanziaria chiama in gioco il principio Ocse del nexus approach, secondo cui deve esserci un collegamento tra agevolazione patent box ed effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è che, ai fini dell’agevolazione in commento, l’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, con esclusione, di tutte le ulteriori attività che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software.
Pertanto, sulla base delle precedenti argomentazioni, le Entrate ritengono di considerare agevolabili (come da disciplina del patent box) le attività di concessione in uso del software se consistenti (come già anticipato in premessa) nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo .
Nella stessa risoluzione di ieri, è anche ricordato che si potrà “facoltativamente adottare, in caso di concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la citata procedura di accordo preventivo”.
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