Ebbene, in occasione dell’ultimo appuntamento Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha confermato questo orientamento estremamente restrittivo, ribadendo le forti penalizzazioni in capo anche alle società in perdita sistematica.
Ma andiamo con ordine e richiamiamo la disciplina in oggetto, prima di illustrare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Occorre infatti ricordare che, nel caso in cui la società sia da considerarsi di comodo (in quanto non supera il test di operatività o delle perdite triennali), la stessa è soggetta a una serie di penalizzazioni.
A tal proposito non è da dimenticare che non ha alcuna rilevanza l’evenienza che lo scostamento sia effettivamente trascurabile: può infatti ben accadere che una società che abbia dichiarato ricavi inferiori a quelli minimi previsti, anche solo di pochi euro, vada incontro a una serie di penalizzazioni sicuramente eccessive.
Infatti, il mancato superamento del «test di operatività», come sopra descritto, comporta delle presunzioni di imponibile minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali:
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l’obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Come noto, è inoltre prevista una maggiorazione ai fini Ires;
2. ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l’obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto;
3. ai fini Iva, l’impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o di cedere ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla Legge 154/1988, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva.
Inoltre, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
Le medesime penalizzazioni sono state previste, a partire dall’esercizio 2012, anche per le società che, pur superando le soglie dei ricavi minimi, dichiarino perdite fiscali per tre esercizi consecutivi precedenti, oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi la possibilità di sfuggire alle penalizzazioni previste ai fini Iva nel caso in cui vi sia adeguamento al reddito minimo.
Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che l’adeguamento è irrilevante ai fini delle conseguenze determinatesi ai fini Iva, richiamando la Circolare 25/E del 2007.
Pertanto la società in perdita sistematica o non operativa che pure abbia versato una maggiore imposta sul reddito sarà sempre soggetta alle limitazioni previste ai fini Iva e non potrà chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o cedere ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione.
Sarà possibile soltanto riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva, ricordando però che se si dovesse risultare non operativi per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
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