Un ultimo esempio è rappresentato dalle componenti di reddito deducibili in più annualità.
Ipotizziamo che un imprenditore individuale, in contabilità semplificata, abbia sostenuto nell’anno 2016 dei costi per manutenzione eccedenti la quota del 5% dei beni ammortizzabili.
Nel modello Redditi2017 (riferito all’anno 2016) la società potrà rinviare le quote di costi di manutenzione eccedenti il limite ai successivi esercizi?
Oppure deve ritenersi che, con il passaggio al regime semplificato di cassa, le quote debbano essere imputate tutte all’ultimo esercizio prima della transizione alle nuove regole?
Il dubbio sorge leggendo le legge 190/2014 dedicata al regime forfettario, la quale prevede, nel passaggio dal regime ordinario a quello di cassa la tassazione/deduzione di tutti i componenti nell’esercizio precedente a quello di adesione al regime.
Il comma 66 della richiamata legge prevede, più precisamente, che “i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.”
Anche nella dichiarazione dei redditi sono previsti specifici righi per accogliere le variazioni derivanti dalla previsione in commento.
Nel rigo RG10, con il codice 17, devono essere, ad esempio, imputate le rate di plusvalenza non ancora tassate in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario.
E per i semplificati?
Le Legge 232/2016 non contiene una disposizione analoga a quella appena richiamata, ma nemmeno si pronuncia in senso difforme, lasciando quindi le imprese in una sorta di “limbo”.
In tutti i casi in cui i componenti positivi e negativi di reddito sono oggetto di rateizzazione, con deduzione/tassazione in più esercizi, le imprese potrebbero quindi trovarsi davanti ai primi dubbi sin dal momento di redazione del modello Redditi 2017 (e sin dalla liquidazione delle imposte per il 2016).
I tempi sono stretti, quindi, per fornire i necessari chiarimenti.
Per ora, in mancanza di un’espressa disposizione normativa, potrebbe ritenersi che la disposizione prevista per i contribuenti forfettari non possa essere estesa anche agli imprenditori con regime di cassa semplificato.
D’altra parte, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la recente Circolare 8/E del 07/04/2017 (dedicata ai chiarimenti alla stampa specializzata), “il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR è un regime “improntato alla cassa”; in tal senso, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro”. Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del TUIR”.
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