Oltre a quanto suddetto, la disposizione, riguardante la rottamazione dei ruoli, non brilla per chiarezza e, quindi, sembra utile esternare alcune riflessioni ed osservazioni al fine di poter definire in modo corretto le pendenze con l’agente della riscossione.
Intanto, si ricorda che l’articolo 6 del D. L. n. 193/2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Il debitore ha facoltà di estinguere i debiti pagando solo le somme iscritte nei ruoli a titolo di capitale ed interessi, di aggio, di rimborso spese per le procedure esecutive nonché di rimborso spese di notifica della cartella di pagamento. Chi aderisce alla rottamazione non deve pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.
Per poter accedere alla definizione, il debitore deve presentare apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017.
Soggetti interessati
Un primo punto di criticità, attiene al soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione. Sul punto, si fa notare che la norma non prende in considerazione l’ipotesi delle procedure concorsuali ovvero dell’amministrazione giudiziale. In sostanza, ci si chiede, per esempio, se obbligato a redigere la richiesta di aderire alla definizione agevolata sia il curatore. Stesso interrogativo riguarda l’amministratore giudiziario.
E’ auspicabile che con un intervento correttivo ovvero anche con una interpretazione ufficiale venga risolto il problema.
Dichiarazione
Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate per effettuare il versamento, entro il limite massimo di quattro. In proposito, due osservazioni.
La prima riguarda il numero di rate, che non deve essere superiore a quattro nell’attuale formulazione (si spera in una modifica). Il debitore, tuttavia, può decidere di versare l’importo dovuto anche in due o tre rate. E’ importante che le rate richieste non siano superiori a quattro.
La seconda osservazione riguarda l’obbligo o meno di definizione una volta presentata la dichiarazione. In realtà, la norma nulla dispone nel senso di obbligo per il debitore di adeguarsi alla richiesta di definizione. Ne deriva che, il contribuente potrebbe presentare la dichiarazione, aspettare la comunicazione dell’agente della riscossione, ma se si dovesse accorgere di non poter ottemperare alla richiesta formulata, egli avrebbe la possibilità di non adeguarsi e, quindi, di non pagare. Rimane, in ogni caso, la consapevolezza che il carico affidato all’agente della riscossione deve essere pagato per intero comprese le sanzioni.
Decadenza
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, integralmente o a rate, comporta che la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Quanto versato, quindi, non determina l’estinzione del debito residuo.
E’ vero che l’attuale disposizione riguardante la rottamazione non prevede il rimedio del ravvedimento, è altresì innegabile che la ratio della norma agevolativa è quella di mettere nelle condizioni il contribuente di estinguere il debito iscritto nei ruoli. Penalizzare con la decadenza dall’agevolazione il contribuente che versa in modo insufficiente o tardivamente una rata sembra eccessivo rispetto a colui che omette completamente il pagamento dell’importo dovuto. E’ necessario, dunque, rivedere anche questo aspetto.
In più, potrebbe essere inserita nel testo la possibilità di usufruire delle regole relative al lieve inadempimento, previste dall’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Si eviterebbe, così, di far decadere dal beneficio, il debitore che ha versato, per esempio, una rata con ritardo di qualche giorno rispetto alla scadenza.
Le dilazioni in corso
La definizione agevolata si applica anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente il debito iscritto nei ruoli a seguito di provvedimenti emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.
Con riguardo alle dilazioni in essere, la norma impone al debitore di versare le somme dovute nel periodo che va dal 1° ottobre/31 dicembre 2016. Nulla viene disposto per le rate successive al 31 dicembre 2016. In pratica, poiché l’agente della riscossione entro il 22 aprile 2017 deve comunicare al debitore quanto deve versare per la rottamazione delle cartelle, ci si interroga se il contribuente deve continuare a pagare le rate della precedente dilazione fino al momento in cui riceve la comunicazione dell’agente della riscossione che accorda l’agevolazione.
Debito estinto
L’articolo 6 in esame, pone l’attenzione sui debitori che, per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, hanno integralmente corrisposto quanto dovuto. In tal caso, essi non possono beneficiare automaticamente degli effetti della definizione agevolata, ma devono comunque manifestare la volontà tramite la presentazione della dichiarazione.
Non si comprende l’obiettivo che si prefigge detta disposizione, visto che il debitore ha integralmente pagato il suo debito iscritto nei ruoli e, quindi, non avrebbe interesse a presentare la dichiarazione “agevolata” dato che ha già estinto la pretesa erariale. Né si può prospettare una ipotesi di istanza di rimborso delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali, già versati al concessionario delle riscossione, visto che il comma 8 del citato articolo, esclude detta ipotesi.
Alla luce di quanto precede, si auspica che la conversione in legge del decreto, porti la soluzione delle problematiche esposte che, nei fatti, non sono esaustive.
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