Ebbene, con la sentenza in rassegna la Commissione Regionale della Liguria ha confermato il verdetto pro-contribuente emesso dai giudici spezzini sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Motivi della decisione. L’avviso di accertamento nei confronti del contribuente ha tratto fondamento da un PVC della Guardia di Finanza redatto in esito a una verifica eseguita presso la ditta datrice di lavoro. La contestazione ha riguardato un pagamento fatto al dipendente “fuori busta”, quindi non dichiarato dallo stesso nella dichiarazione dei redditi per l’anno oggetto di verifica. “Non risulta – si legge testualmente in sentenza – che vi siano state ulteriori indagini nei confronti del contribuente, né controllo incrociato al fine di confermare le risultanze desunte dal p.v.c. verso la ditta (Cass. n. 14014/09). L’avviso di accertamento è molto scarno e fa acritico riferimento al p.v.c.; non vi sono allegazioni del p.v.c. neppure per estratto. Sul punto la Suprema Corte (sent. n. 13201/09) ha sancito che la omessa allegazione dei documenti contabili provenienti da verifica presso terzi non consente la conoscenza al contribuente e quindi, l’impossibilità per lo stesso di impostare una efficace difesa in giudizio. In punto motivazione questa Commissione condivide quanto detto dai giudici di prime cure. Infatti la Suprema Corte afferma espressamente che all’avviso di accertamento deve essere allegato il documento da cui deriva l’imposizione (Cass. n. 15576/02 – Cass. n. 4760/01). Come giustamente indicato nella sentenza di primo grado, il Ministero delle finanze con la Circolare n. 150/E del 01/08/2000 ha previsto che oltre ad una sufficiente motivazione siano allegati all’avviso di accertamento gli atti nello stesso indicati”.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la CTR ha ritenuto illegittimo l’accertamento e quindi infondato l’appello dell’Ufficio. Le spese di lite, però, sono state compensate tra le parti.
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