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Registro imprese: aumenti per finanziare l’OIC

15 enero 2014silvanaNews @es

Registro delle imprese tra rincari dei diritti e modifiche per la presentazione degli atti societari

Nuovi diritti di segreteria – È stata definita per il 2014 la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per i depositi dei bilanci da parte delle società presso il registro imprese. La maggiorazione, per il 2014, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto del 17 giugno 2010, le quali passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (per la modalità telematica). Le cooperative sociali dovranno corrispondere un importo pari a euro 47,70 per la presentazione su supporto digitale, e un importo pari euro 32,70, per la presentazione in modalità telematica.Il finanziamento dell’OIC – Gli aumenti sono stati previsti dal decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013 emanato dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto finanzia per l’anno 2014 l’organismo italiano di contabilità (Oic) ed è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese. È previsto all’articolo 2, commi 86, 87 e 88 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che al finanziamento dell’organismo italiano di contabilità (Oic) si provvede mediante la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle camere di commercio per il deposito annuale del bilancio.

Aziende speciali, istituzioni e consorzi – Si ricorda che le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle Imprese o nel repertorio economico amministrativo della camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. Lo prevede la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1, comma 560, sostituendo il comma 5-bis dell’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Inoltre entro il prossimo 28 febbraio, il legale rappresentante di consorzi con attività esterna è chiamato al deposito della situazione patrimoniale (al 31 dicembre 2013) presso il registro delle imprese. Per il deposito sono dovuti i diritti di segreteria di euro 62,70 (deposito con modalità telematica) e di euro 92,70, (deposito con supporto informatico digitale) e l’imposta di bollo forfetaria di euro 65,00. Per i soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c. La sanzione prevista nell’importo in misura ridotta è di euro 68,67 se il ritardo non supera i trenta giorni (quindi fino a 60 giorni dalla data dell’evento), dal trentunesimo giorno di ritardo (oltre 60 giorno dalla data dell’evento) l’importo è di euro 206,00.

Ravvedimento per il diritto annuale –
Il ritorno degli interessi legali dal 1° gennaio 2014 dal 2,5% al 1%, ha delle ripercussioni sugli importi dovuti per i versamenti eseguiti con ravvedimento operoso relativi al diritto annuale non versato nell’anno 2013. Per la regolarizzazione degli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.

CDC, nuovi codici per gli atti societari – Alla luce delle novità legislative, è stato aggiornato il vademecum per l’iscrizione e il deposito di atti societari al registro delle imprese. In particolar modo sono stati delineati gli adempimenti per le Stp, le società tra avvocati e le Start up innovative, l’aggiornamento è stato redatto da Unioncamere.

Iscrizione nella sezione ordinaria –
Per l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese e contestuale iscrizione nella sezione speciale della società tra professionisti (società di capitali e società di persone) si utilizza il modello S1, l’intercalare P (per ciascun socio) e il modello S5 per l’iscrizione nella sezione speciale.

I costi per l’iscrizione – I costi da sostenere per l’iscrizione della Stp nel registro imprese sono l’imposta di bollo (euro 65,00 per le società di capitali e euro 59,00 per le società di persone), i diritti di segreteria (euro 90,00, escluse le società semplici il cui importo è euro 18,00) e il diritto annuale.

Società tra avvocati – La società tra avvocati si iscrive nella sezione speciale del registro imprese con il modello S1 e, l’intercalare P (per ciascun socio). I costi da sostenere sono quelli dell’imposta di bollo (euro 59,00), i diritti di segreteria (euro 90,00) e il diritto annuale. Alla società fra avvocati si applica la disciplina prevista per le società in nome collettivo. L’iscrizione nella sezione speciale ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. La società è iscritta nella sezione speciale relativa alla società tra professionisti e nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.

Start-up innovative – Per l’iscrizione delle start up innovative e degli incubatori certificati nella sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, si deve presentare il modello S1, e il modello S5 (compilato nel campo dell’attività prevalente).

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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