Regime di cassa – In estrema sintesi, l’articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese minori, sostituendo il vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile, con il criterio di cassa.
L’intervento ha comportato la modifica dell’articolo 66 del Tuir, per effetto del quale, rispetto alla precedente formulazione, ora le imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, determinano l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
Nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Come si può notare, con riferimento alla determinazione dell’imponibile delle imprese minori, l’articolo 66 del Tuir, dispone ora la “percezione” dei componenti positivi e il “sostenimento” di quelli negativi, con ciò facendo emergere che essi vanno computati per cassa, vale a dire considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Prospetto delle attività e passività – Nel momento in cui vi è un “trasferimento” dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, per scelta o per obbligo, è necessario redigere un prospetto iniziale dove riportare le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta.
L’articolo 1 del D.P.R. 16 aprile 2003, n.126, dispone, infatti, che nei casi del citato passaggio le attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.689. Gli elementi patrimoniali devono essere riportati sul libro degli inventari o su un apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Pertanto, coloro che adottano la contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2017 e nel 2016 determinavano il reddito secondo gli schemi della contabilità semplificata, devono redigere il prospetto delle attività e passività entro la data del 30 settembre 2017.
I criteri di valutazione – Nello specifico, il Dpr n. 689/1974, dispone in merito ai criteri da seguire per la valutazione delle poste da inserire nel prospetto. Di seguito si elencano alcuni elementi principali:
Si ricorda che il prospetto delle attività e passività non è soggetto a bollatura o vidimazione.
Infine, pur se per alcuni aspetti la norma appare superflua, sembra opportuno rammentare che l’articolo 12 del Dpr n. 689/1974, dispone che la differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.
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