In tal modo i soci persone fisiche “monetizzano” eventuali riserve presenti nel bilancio della società ceduta, minimizzando la tassazione. Vediamo nel prosieguo i passaggi dell’operazione complessiva:
La situazione patrimoniale di Beta holding ora è la seguente:
La situazione particolare è quella che si presenta subito dopo in sede di distribuzione di utili; infatti, anziché prelevare utili dalla società beta holding, scontando la tassazione dell’Irpef marginale su base imponibile del 49,72%, la società Beta sconterà l’Ires ridotto pari al 24% sul 5% dei dividendi distribuiti dalla partecipata Alfa per poi restituire il finanziamento soci senza alcun ulteriore prelievo fiscale in capo a questi ultimi.
L’Agenzia delle Entrate ha in passato contestato la legittimità di tali operazioni in quanto dirette a conseguire un indebito vantaggio fiscale trasformando i dividendi soggetti a tassazione ordinaria in redditi diversi oggetto di affrancamento a seguito della rivalutazione precedente.
La recente Sentenza CTP VICENZA 735/2/2016 ha visto contrapposti l’Amministrazione ed il contribuente proprio in un caso di cash by out.
L’operazione contestata dall’Agenzia consisteva nel cosiddetto «leveraged cash out”, concretata tramite plurimi atti negoziali e non negoziali, tra loro collegati, ciascuno dei quali in sé lecito, ma, secondo i verificatori, strumentalmente e principalmente finalizzati al risparmio delle imposte relative ai dividendi azionari.
Con tale complessa operazione «circolare”, priva di sostanza economica e connotata da finalità extrafiscali del tutto marginali, secondo l’Ufficio accertatore si sarebbe quindi realizzato l’intento elusivo, giacché i ricorrenti avevano formalmente incassato il corrispettivo della vendita delle azioni, ma in sostanza avevano percepito dividendi azionari sottraendoli alla relativa ingente imposizione.
I giudici, tuttavia, accolgono il motivo di impugnazione dei contribuenti che hanno invece prospettato la sussistenza della sostanza economica della operazione, esponendo le finalità perseguite, degne di considerazione.
Di fatto quindi, l’operazione di Leverage cash out è legittima se è dimostrato il raggiungimento del mirato riassetto di gruppo.
Sul punto è interessante capire come si innesca anche la nuova definizione di abuso di diritto prevista dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, disciplina precedentemente gestita dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73.
Sul punto è intervenuta anche Assonime con Circolare 21 del 2016, la quale, nel ricordare il citato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, ha affrontato la questione della legittimità di tali operazioni alla luce della norma sull’abuso del diritto e dei criteri di applicazione di tale norma.
L’Assonime ha richiamato l’orientamento assunto dalla Cassazione con sentenza n. 25758 del 05.12.2014 dove la Corte ha ribadito lo schema logico per verificare nel caso concreto la violazione della norma antielusiva, basato sull’indagine dell’esistenza dei tre requisiti costitutivi dell’abuso:
In base all’applicazione di tale metodo, secondo Assonime, le operazioni di “leveraged cash out” possono ritenersi abusive solo in caso di difetto di sostanza economica dell’operazione, quando ad esempio, pur a seguito della cessione alla holding delle partecipazioni nella società che ha prodotto gli utili, i soci conservano di fatto la stessa partecipazione nella società operativa, seppure in via indiretta.
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