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Le notizie di oggi in sintesi – 13.01.2013

13 enero 2014silvanaNews @es

Imposte locali > IMU

 – IMU: deducibile dal 2014 ai fini Irpef e Ires

Tra le tante novità contenute nel testo definitivo della Legge di Stabilità 2014, al comma 715 viene prevista

la tanto attesa deducibilità dell’IMU: ai fini Ires per gli immobili strumentali delle imprese e ai fini Irpef per

gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014 e del 30% (in via

transitoria) per l’anno d’imposta 2013.

Fino al 2012 l’Imu non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tanto meno ai fini Irap. Dal 2013 diventa

deducibile ai fini Irpef e Ires, ma rimane l’indeducibilità ai fini Irap.

Con tale possibilità le imprese e i lavoratori autonomi possono assorbire, anche se solo in parte, gli

aumenti subiti nell’ultimo biennio.

Previdenza e Lavoro > Rapporto di lavoro

 Legge di Stabilità 2014: le novità sul contratto a termine

La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, comma 135, ha introdotto importanti novità in merito

all’istituto del contratto a termine. Infatti, dal 1° gennaio 2014, scatta il rimborso totale (anziché per un

massimo di sei mesi) del contributo addizionale dell’ 1,4% pagato durante tutto il rapporto a termine.

Nell’ipotesi della riassunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore prima tenuto a termine,

invece, resta ferma a sei mesi la durata massima del rimborso del contributo addizionale. Inoltre, è stata

abolita la riduzione al 2,6% (resta al 4%) del contributo versato dalle agenzie di somministrazione agli enti bilaterali per gli interventi di formazione a favore degli stessi lavoratori.

Versamenti > In compensazione

La compensazione dei crediti dal 16 gennaio

A partire da giovedì 16 gennaio, analogamente a quanto già previsto ai fini Iva, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000,00 annui, richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett.a) D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di

conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il

controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99.

Tale nuovo vincolo si va ad aggiungere a quelli già previsti per le compensazioni Iva e ai limiti imposti in

caso di presenza di ruoli scaduti.

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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