Si ricorda che a differenza di quest’ultimo, il regime di vantaggio ha durata limitata, ossia:
Decorso il periodo di permanenza nel regime di vantaggio, si può (automaticamente) passare nel forfettario (sempreché se ne hanno i requisiti per accedervi).
Vale l’effettivo inizio dell’attività – Sulla base di quanto appena detto in premessa, dunque, ad esempio, un soggetto che ha aperto partita IVA nel 2012, con un età di 37 anni (all’epoca), e che ha scelto il regime di vantaggio, il periodo d’imposta 2016 è stato l’ultimo anno di permanenza in questo regime (nel Modello Redditi/2017 liquiderà, per l’ultima volta, l’imposta sostitutiva del 5%), mentre dal periodo d’imposta 2017 (se ne ha i requisiti) può passare al forfettario (nulla toglie, comunque, di poter scegliere come regime quello ordinario). Così come un soggetto che ha iniziato nel 2015 (con età di 37 anni all’epoca) scegliendo il regime di vantaggio, potrà permanervi (sempre se mantenuti i requisiti) fino al periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi/2020).
Proprio con riferimento al momento in cui iniziano a decorre i 5 anni di permanenza nel regime in commento, spesso ci si chiede se il conteggio debba avvenire dal periodo d’imposta in cui si è aperta la partita IVA, oppure da quello in cui l’attività è da intendersi “effettivamente iniziata”.
Ad esempio, per un soggetto che ha aperto partita IVA nel 2014 scegliendo il regime di vantaggio ma cha ha movimentato la partita IVA solo a partire dal 2015, ci si potrebbe chiedere se i 5 anni di durata debbano decorrere dal 2014 o dal 2015.
Al riguardo è in passato intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 17/E/2012, dove, richiamando il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2012, è stato precisato che “per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività” (sono, a tal fine, considerate rilevanti, anche, le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere).
Ne consegue, dunque, che nell’esempio, i 5 anni di durata del regime decorrerebbero dal 2015 e non dal 2014. Si tratta di una norma che poteva ben essere sfruttata da chi voleva iniziare l’attività, ad esempio, solo nel 2016 (quando cioè non poteva più scegliere il regime di vantaggio ma solo quello forfettario). Questi, infatti, poteva aprire solo partita IVA nel 2015, così da poter scegliere il regime di vantaggio, ed iniziare “effettivamente” l’attività dal 2016, e da tale periodo d’imposta conteggiare i 5 anni di durata del regime.
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