Le detrazioni di cui al punto 2 e 3 non sono cumulabile ma il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole. Inoltre, sempre con riferimento alle detrazioni di cui ai punti 2 e 3, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta.
Studenti universitari – Per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’Università situata in un Comune diverso da quello di residenza, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative, è riconosciuta una detrazione IRPEF nella misura del 19% (Art 15, comma 1, lettera i- sexies) del TUIR). L’importo massimo su cui spetta la detrazione è pari a 2.633,00 euro, per una detrazione massima spettante pari a 500 euro (19% di 2.633 euro) e spetta anche se la spesa è stata sostenuta per un familiare fiscalmente a carico (figlio, coniuge, ecc.). In tale ultimo caso, l’importo di 2.633,00 euro rappresenta il limite massimo di spesa di cui può usufruire il contribuente, anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.
Ad ogni modo al fine di godere del beneficio in commento, la disciplina normativa dispone che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Con riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, questa va indicata al rigo E8 (codice 18) se il contribuente presenta Modello 730/2017 oppure al rigo RP8 (sempre con codice 18) se trattasi di Modello Redditi PF/2017.
L’inquilino dell’abitazione principale – Al dichiarante (inquilino) di unità abitativa utilizzata dallo stesso come propria abitazione principale, è, invece, riconosciuta una detrazione IRPEF in misura fissa (non in termini percentuali) il cui importo varia a seconda del suo reddito complessivo (e della tipologia di contratto stipulato) ed è rapportata, oltre che alla percentuale di intestazione del contratto di affitto, anche ai giorni dell’anno, in cui l’immobile locato è risultato adibito a propria abitazione principale.
Al fine di vedersi riconoscere la predetta detrazione, con riferimento al periodo d’imposta 2016, occorre compilare il rigo E71 (se trattasi di Modello 730/2017) oppure il rigo RP71 (se trattasi di Modello Redditi PF/2017), dove oltre ad indicare il numero di giorni per i quali l’immobile, nel 2016, è stato destinato ad abitazione principale (ad esempio per un contratto di locazione stipulato a decorrere dal 1° luglio 2016 con conseguente utilizzo dell’immobile come propria abitazione principale a decorrere dalla stessa data, occorre indicare come n° di giorni quelli compresi nel periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016) e la percentuale di detrazione spettante (ad esempio, se il contratto di locazione è stipulato dal solo dichiarante indicare il 100%; se invece, il contratto di locazione è stipulato da 4 inquilini ognuno dei quali utilizza l’immobile come propria abitazione principale, ciascuno di essi indicherà il 25%), va riportato uno dei seguenti codici:
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza – Altra detrazione da menzionare è quella spettante ai lavoratori dipendenti (sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (il nuovo Comune di residenza deve distanziare dal vecchio almeno 100 chilometri e trovarsi comunque in un’altra regione) nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione stessa e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Anche tale tipo di detrazione varia in base al reddito (non spetta in caso di reddito complessivo superiore a 30.987,41 euro); ai giorni per i quali l’immobile fittato è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di intestazione del contratto di locazione. Può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza (ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015, si potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017). Si tenga inoltre presente che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Per vedersi riconoscere il beneficio, occorre compilare il rigo E72 (se si presenta il Modello 730/2017) oppure il rigo RP72 (se si presenta il Modello Redditi PF/2017) indicandovi giorni e percentuale di spettanza della detrazione.
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