In relazione al reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/00, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna inflitta a un legale rappresentante di società sull’assunto che “il prevenuto, qualunque fosse l’organizzazione aziendale, aveva tutto l’interesse a perpetrare l’evasione di cui, beneficiandone, non poteva non essere a conoscenza …”.
La Suprema Corte ha rilevato la mancata assunzione di una prova decisiva.
La difesa ha indicato tre testimoni a supporto della tesi della non riferibilità al legale rappresentante dei fatti illeciti in contestazione, bensì ad altro soggetto operante in sede diversa e separata della società.
I suddetti testi a discarico non sono stati assunti né dal Tribunale né dalla Corte d’appello.
Ebbene, a parere dei supremi giudici, ai fini della riferibilità al ricorrente della responsabilità soggettiva dei fatti illeciti in contestazione non poteva essere sufficiente “la mera preposizione formale” alla legale rappresentanza della società contribuente, poiché, “considerandone le dimensioni non certamente minimali”, era invece necessario l’accertamento in concreto della consapevolezza della fittizietà delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolentemente falsa.
I giudici di merito, conseguentemente, avrebbero dovuto assumere i testi indicati dalla difesa, perché ciò avrebbe consentito di escludere oppure avvalorare la tesi che il legale rappresentante non fosse consapevole della falsità delle fatture.
La causa, pertanto, è stata rimessa davanti al Giudice di secondo grado per nuovo esame.
La sentenza impugnata è apparsa invece corretta laddove ha attribuito, ai fini decisionali, piena efficacia probatoria al pvc. Nella giurisprudenza di legittimità è infatti pacifico che “costituisce atto irripetibile, e quindi può essere inserito nel fascicolo del dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza per accertare o riferire violazioni di norme di leggi finanziarie o tributarie” (cfr. Cass. n. 36399/2011).
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