Ebbene pare opportuno chiarire quale parte di spesa va comunicata nel caso specifico entro il 31 gennaio 2017.
In presenza di convenzioni dirette quali assicurazioni private, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si configura come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione. Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria; ciò che assume rilevanza determinante ai fini della comunicazione dei dati delle spese sanitarie è la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Qualora, invece, il documento di spesa non sia intestato al contribuente, la spesa non può essere a lui riferita e, pertanto, non va comunicata al Sistema Tessera Sanitaria.
Come precisato sul portale Sistema tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema TS tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente (cosiddetto “criterio di cassa”).
Pertanto, nel caso di fattura emessa nel corso del 2016, per la quale il pagamento sia effettuato anche parzialmente nell’anno 2017, la spesa sanitaria, per la parta pagata nel 2017, non va trasmessa tra le quelle relative all’anno 2016, bensì tra quelle relative all’anno 2017.
Il “criterio di cassa” si applica anche alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti e casse con finalità assistenziali aventi ad oggetto i rimborsi di prestazioni sanitarie erogate in convenzione diretta. I rimborsi in convenzione diretta, infatti, sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate tenendo conto dell’anno di pagamento, seppure si riferiscano a prestazioni fatturate in anni precedenti.
Esempi pratici – (costo prestazione totalmente a carico Fondo senza franchigia a carico iscritto).
Una prestazione sanitaria viene erogata da una struttura sanitaria il 2/10/2016 e nello stesso giorno viene emessa la relativa fattura per l’importo di 120 euro. La fattura viene pagata integralmente in convenzione diretta da parte del Fondo il 2/2/2017. In tal caso, le comunicazioni per la struttura sanitaria andranno compilate nel modo seguente:
Per il fondo (assicurazione) non sarà da effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2016, mentre per l’anno 2017 andranno comunicati l’anno di riferimento della prestazione sanitaria (2017), l’importo della spesa pari 120 euro e il rimborso per lo stesso importo.
Una prestazione sanitaria viene erogata da una struttura sanitaria il 2/10/2016 e nello stesso giorno viene emessa la relativa fattura per l’importo di 100 euro. La fattura viene pagata per 20 euro il 2/10/2016 dall’assistito e per 80 euro il 2/2/2017 in convenzione diretta da parte del Fondo. Nel caso specifico le comunicazioni andranno compilate nel modo seguente:
Comunicazione dalla struttura sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria per l’anno 2016:
Comunicazione dalla struttura sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria per l’anno 2017:
La comunicazione del rimborso all’Agenzia delle Entrate da parte del fondo avverrà solo per l’anno 2017 con l’indicazione dell’anno di riferimento della prestazione sanitaria (spesa 2017), importo della spesa 100 € nonché naturalmente quello del relativo rimborso (80 euro).
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