Tale Provvedimento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo modificativo della Convenzione contro le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 09 marzo 1976 tra Italia e Svizzera.
Il Protocollo Italia – Svizzera è stato siglato il 23.02.2015 e ratificato dalla Legge n. 69 del 04.05.2016 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2016.
Stabilire con precisione l’elenco degli Stati con i quali sono in vigore accordi per un adeguato scambio di informazioni è importante anche ai fini di quanto contenuto all’articolo 1 commi da 491 a 500 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie, applicabile:
L’aggiornamento dei Paesi e dei Territori “collaborativi” ai fini dell’applicazione delle imposte sulle transazioni finanziarie è reso obbligatorio dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.02.2013 con il quale sono state emanate le modalità per la corretta applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1 commi da 491 a 500 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013).
In particolare l’articolo 19, comma 4, terzo periodo del predetto Decreto Ministeriale prevede che l’Agenzia delle Entrate con appositi Provvedimenti individui gli Stati o i Territori con i quali non sono in vigore “accordi per lo scambio di informazioni di natura fiscale o per l’assistenza al recupero dei crediti”.
In precedenza, in ottemperanza a quanto previsto sono stati pubblicati, dall’Agenzia delle Entrate, i seguenti Provvedimenti:
fino a giungere a quello oggetto di analisi nel presente articolo, ovvero il prot. n. 178754 del 25.10.2016, il quale con decorrenza dal 13.07.2016 include tra i paesi considerati collaborativi, ovvero con i quali sono in vigore accordi di scambi di informazioni in materia fiscale, anche la Svizzera.
Pertanto a far data dal 13.07.2016, data di entrata in vigore del Protocollo Italia Svizzera, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti, sono gli Stati diversi da quelli indicati al punto 1 dei provvedimenti 2016/84383 del 30.05.2016 e n. 2016/89888 del 09.06.2016 ed, ora, n. 178754 del 26.10.2016.
In ultima analisi, per eccezione positiva, sono Paesi e Territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni:
Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Federazione russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Stati Uniti d’America, Ungheria, di cui all’aggiornamento del Provvedimento n. 2016/84383 del 30.05.2016;
oltre a
Croazia, di cui all’aggiornamento del Provvedimento n. 89888/2016 del 09.06.2016 conseguente all’acquisizione, a far data dal 01.07.2013 dello status di Stato Membro dell’Unione Europea che garantisce lo scambio di informazioni e l’assistenza al recupero crediti secondo i parametri unionali.
ed ora oltre a
Svizzera, di cui all’aggiornamento del Provvedimento n. 178754 del 26.10.2016 (a far data dal 13.07.2016 data di entrata in vigore del Protocollo modificativo della Convenzione tra Italia e Svizzera del 09.03.1976).
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