Il ravvedimento frazionato
In caso di omesso versamento di un tributo, il contribuente nell’applicare l’istituto del ravvedimento operoso può anche decidere di “frazionarlo” (Risoluzione n. 67/E/2016). Ad esempio in un momento si versa solo il tributo (o parte del tributo omesso) e solo successivamente (a distanza di qualche tempo) si decide di versare anche sanzione ed interessi. Al riguardo ai fini del perfezionamento del ravvedimento stesso ed al fine di individuare la corretta riduzione sanzionatoria applicabile occorre rifarsi agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E/2016, da cui si evincono due principi fondamentali, ossia che il ravvedimento si intende perfezionato solo qualora il contribuente provvede al versamento (oltre che del tributo omesso anche) della sanzione e degli interessi e che per individuare la riduzione sanzionatoria applicabile occorre riferirsi al momento stesso in cui il contribuente decide di versarla.
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