Si ricorda che quando fu introdotto il regime forfettario (anno 2015 ad opera della Legge n. 190/2014) il legislatore prevedeva la possibilità di richiedere l’esonero dall’applicazione del minimale contributivo INPS. A tal fine, occorreva, però presentare apposita domanda all’INPS.
Con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), il legislatore è poi intervenuto, reintroducendo per tali contribuenti, dal periodo d’imposta 2016, il minimale contributivo con la possibilità di richiedere all’ente previdenziale una riduzione del 35%. Per il 2016, la domanda andava presentata entro il 28/02 dello stesso anno (se trattasi di contribuente già in attività) oppure con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS, se trattasi di contribuente che aveva iniziato attività nel 2016 scegliendo il regime forfettario.
Per il 2017 – Il soggetto “forfettario” che vuole vedersi, ora, applicare la riduzione contributiva del 35% di cui in premessa, con riferimento all’anno d’imposta 2017, deve seguire le indicazioni fornite dall’INPS, con al Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017. In particolare:
Presentazione domanda ed ambito applicativo – La domanda va presentata all’INPS, telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti. Inoltre è da precisare, che il regime contributivo agevolato in commento riguarda solo gli imprenditori individuali iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e non anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e i professionisti iscritti alla cassa di appartenenza. Altresì non riguarda i contribuenti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi).
Infine, in merito all’ambito applicativo, la riduzione del 35% in commento troverà una doppia applicazione, ossia:
Ad ogni modo, si tenga presente che ai fini dell’accreditamento contributivo, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995, secondo cui hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono, invece, ridotti in proporzione alla somma versata.
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