Buone notizie sul fronte Equitalia, per quanto si possa parlare di buone notizie, quando risultano somme iscritte a ruolo.
La crescente difficoltà a far fronte ai versamenti da parte dei contribuenti morosi ha comportato in molti casi l’impossibilità di far fronte alle rate pattuite, con conseguente decadenza del beneficio della rateizzazione.
Sul punto è intervenuta la Legge 160 del 7 agosto 2016, che consente a chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, di chiedere una nuova dilazione delle somme ancora insolute.
A questa buona notizia si aggiunge un’ulteriore possibilità, mai prevista prima, ovvero quella di poter chiedere una nuova dilazione senza essere costretti a pagare ‘a vista’ le rate che erano già scadute alla data del 30 giugno per poter accedere nuovamente al beneficio.
La modulistica necessaria, Modello RR1, è reperibile sul sito Equitalia, e dovrà essere presentata tassativamente entro il 20 ottobre.
Altra novità tutt’altro che trascurabile è l’innalzamento della soglia che obbliga il contribuente a presentare la documentazione che certifica la temporanea situazione di difficoltà, che passa da 50mila a 60mila euro, semplificando così la procedura.
Ottenuta la dilazione sarà chiaramente necessario rispettarla. I limiti attualmente imposti prevedono che – per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015 – la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (D.Lgs. N. 159/2015).
La nuova rateizzazione concessa avrà una durata pari a quella originaria. Quindi se si era decaduti da un piano a 72 rate, saranno concesse ulteriori 72 rate. Parimenti, se la rateizzazione era di tipo straordinario, e quindi per un massimo di 120 rate, il nuovo piano di rientro avrà il medesimo numero di rate di quello originariamente concesso.
Non è superfluo ricordare l’importanza della rateizzazione. Infatti, in corso di rateazione e rispettando le scadenze, il contribuente non sarà considerato inadempiente, e quindi non potrà subire alcuna procedura di riscossione coattiva (fermi, ipoteche). Laddove il fermo fosse già stato iscritto, per esempio su un veicolo, con il pagamento della prima rata sarà possibile richiedere la sospensione del fermo stesso, potendo così di nuovo utilizzare il mezzo colpito dalle ganasce amministrative, una volta espletata la richiesta procedura al PRA.
Importante anche l’aspetto DURC, necessario in molteplici occasioni, nonché il certificato di regolarità fiscale, richiesto per la partecipazione alle gare di appalto. In corso di rateazione, rispettando le rate previste, sarà possibile ottenerli regolari.
Quanto al termine perentorio del 20 ottobre 2016, previsto per la presentazione del modello RR1, esso è fondamentale, perché solo entro tale data sarà possibile richiedere una nuova rateazione senza il saldo immediato delle rate insolute pregresse.
Dopo tale data si potrà comunque richiedere la riammissione alla rateizzazione, ma solo con il pagamento integrale delle rate scadute, da effettuarsi alla presentazione della domanda.
Buon ultimo si ricorda che se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano ed il piano di rateizzazione è stato rispettato, è possibile chiedere, una volta sola, l’allungamento dei tempi di pagamento delle rate.
La proroga può essere ordinaria, e consiste nella concessione fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario documentare il peggioramento delle condizioni economiche, presentando una domanda motivata con specifici allegati: per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati occorrerà presentare un modello ISEE di valore inferiore a quello originario, ma questo solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione. Altrimenti, sarà necessario, come enunciato sul sito Equitalia “documentare gli eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere più il pagamento della dilazione in corso (improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, cessazione dell’attività della ditta individuale, ecc)”.
Le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria dovranno presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi.
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