In particolare ricordiamo che, con decorrenza dal periodo di imposta 2016, il nuovo termine per la sua trasmissione in forma autonoma è stato fissato al 28.02.2017. Per completezza ricordiamo che per i periodi di imposta successivi, a partire da quello del 2017, il termine per la trasmissione telematica della Dichiarazione Annuale Iva, sempre in forma autonoma, darà dal 01.02 al 30.04.
Nei giorni a ridosso la scadenza nonché il giorno stesso, si sono però verificati problemi tecnici e rallentamenti nelle trasmissioni telematiche che hanno pregiudicato il rispetto della scadenza sia per i contribuenti che per i Professionisti ed Intermediari. Ecco quindi che, a scadenza ormai conclusasi, in data 01.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale un Comunicato Stampa con il quale ha precisato, per le motivazioni di cui sopra, che “saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017”.
Poiché il Comunicato Stampa nulla precisava in relazione, la nuova scadenza è stata inizialmente considerata quale termine prorogato e pertanto il termine da cui far decorrere tutti i successivi adempimenti quali ad esempio l’invio della dichiarazione tardiva (entro 90 gg), l’utilizzo del credito Iva (superiore ai 5000 euro) in compensazione, e stampa dei registri Iva.
A fugare ogni dubbio è dovuta intervenire nuovamente l’Agenzia con propria Risoluzione n. 26/E del 06.03.2017, avente per oggetto “Dichiarazione annuale Iva 2017 – Chiarimenti sulle scadenze”, precisando che:
In funzione di questo importante chiarimento, i termini per i successivi e conseguenti adempimenti, dovranno decorrere dall’originario termine del 28.02.2017 e non già come inizialmente si pensava dal 03.03.2017.
Pertanto:
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