Il concetto di abitazione principale – Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, non corrisponde necessariamente alla prima casa.
La normativa di riferimento – La possibilità di portare in detrazione i compensi pagati agli intermediari immobiliari è strettamente connesso a quanto disposto dal comma 22 dell’articolo 35 del D.L. 223/2006 rubricato “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” il quale introduce uno specifico adempimento a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili. All’atto della cessione dell’immobile, anche nei casi di operazioni soggette ad IVA, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:
Dunque a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 28/2006 “si tratta, in tutta evidenza, di una modifica normativa collegata a quella del precedente comma 22 sopra richiamato, il quale ha previsto l’obbligo di indicare negli atti di cessione degli immobili l’eventuale importo relativo alle spese di intermediazione”. L’importo di 1000 euro(beneficio fiscale effettivo 190€):
Inoltre, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
L’inserimento nel 730-2017 – Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale saranno da compilare il quadro E, righi da E8 a E10 del modello 730/2017 (o quadro RP del modello Redditi PF 2017) con l’inserimento del codice spesa 17.
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