La fattura 2016 pagata nel 2017 – La fattura recante un costo di competenza dell’anno 2016, secondo le disposizioni normative in essere e considerato il passaggio in senso assoluto al regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata, risulta ad oggi essere deducibile secondo il previgente criterio di competenza. E’ pertanto deducibile nell’anno 2016 ciò indipendentemente dalla mancata registrazione e dal pagamento della stessa avvenuto nel 2017. Nel successivo anno 2017 non risulterebbe essere deducibile, proprio in virtù dell’applicazione del principio di competenza che rende inerente al 2016 il costo.
Esempio:
Fatture da emettere e ricevere – È la registrazione per competenza “per eccellenza”. In particolare per le operazioni riferite all’ultima parte dell’anno che vengono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Alla stessa conclusione della fattura 2016 pagata nel 2017 si arriva anche per le fatture da emettere e ricevere. Quindi dovrebbero concorrere per competenza nel 2016 a nulla rilevando le loro ulteriori manifestazioni nel 2017.
Esempio:
Le spese per lavoro dipendente – Gli stipendi di dicembre 2016, ad esempio pagati a gennaio 2017. Ad essi non si applica il regime di cassa, MAI, ma solo quello di competenza, nel senso che le spese per lavoro dipendente sono sempre rilevate per competenza.
Ratei o risconti 2016 – Ci si chiede ora che fine faccia quella parte di risconto rinviata al 2017 perché non di competenza. Ci spieghiamo meglio:
Parrebbe che anche se privo di pagamento, il risconto di competenza del 2017 possa essere dedotto in virtù di quella norma che afferma: che tutto ciò che non ha concorso alla formazione del reddito calcolato secondo competenza può formare il reddito dell’anno successivo secondo “cassa”. Parrebbe quindi non perso il nostro risconto nel 2017. Ma servono ovviamente chiarimenti in materia.
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