LA REGOLA GENERALE
L’adempimento di cui al DL 138/2011, come è noto prevede che vengano attratti nella sfera di tassazione del soggetto utilizzatore quei beni che pur rimanendo nella sfera giuridica dell’azienda (società/impresa) concedente vengono utilizzati per fini privati o promiscui dall’utilizzatore medesimo.
La ratio di tale norma si legge espressamente nella circ. 36/E del 24 settembre 2012, in base alla quale il DL 138/2011 ha introdotto tali disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati.
In altre parole, al fine di evitare che l’azienda concedente deducesse costi relativi a beni che pur appartenendo alla sua sfera giuridica venivano destinati a fini privati degli utilizzatori e che tale atto di deduzione non trovasse contropartita nella tassazione degli utilizzatori medesimi, si è introdotto l’adempimento comunicativo al fine di “intercettare” tali utilizzi per fini privati.
I BENI INTERESSATI
Sono interessati da tale adempimento alcune categorie di beni, indipendentemente dal fatto che l’azienda concedente li abbia considerati come beni strumentali o beni merce.
Nello specifico si tratta di:
ESEMPIO IN VIA GENERALE
Volendo esemplificare, qualora, ad esempio una srl concedesse al famigliare di uno dei soci un PC portatile del valore di euro 4.800 oltre ad IVA per propri fini personali, tale operazione andrà comunicata a mezzo dell’apposito modello.
Qualora invece, nella medesima situazione, trattandosi di un PC del valore di 2.500 oltre ad IVA, quindi sotto la soglia di euro 3.000, l’obbligo di cui si tratta non sussisterà.
I CASI PARTICOLARI
Dopo avere esposto in via sommaria le regole generali di adempimento, rimandando per le norme di compilazione e per i dettagli della prassi alle regole impartite dalle norme e dai documenti che si riportano fra parentesi (Provv. 166485 del 16.11.2011, Circ. 24/E del 15.06.2012, Provv n. 94902 del 2.8.2013), vogliamo ora affrontare l’argomento inerente quei casi particolari che possono destare dubbi circa la loro inclusione nell’adempimento.
I casi che si vuole esporre sono i seguenti, sono casi particolari, essi, che spaziano dall’obbligo o meno di comunicazione
Casi particolari di inclusione soggettiva
1. Concessione in godimento al famigliare del socio
La comunicazione è obbligatoria, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla regola generale (corrispettivo di godimento inferiore al valore di mercato di godimento del bene o addirittura corrispettivo di godimento pari a zero e valore del bene superiore ad euro 3.000 oltre ad IVA), ma in presenza non del socio quanto di un suo famigliare. Infatti il famigliare deve essere collegato al socio dal vincolo di parentela previsto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, sono, quindi tali: il coniuge del socio, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado di parentela.
2.Ex socio che ha fruito del bene
Anche in questo caso qualora ricorrano i requisiti previsti dalla regola generale (corrispettivo di godimento inferiore al valore di mercato di godimento del bene o addirittura corrispettivo di godimento pari a zero e valore del bene superiore ad euro 3.000 oltre ad IVA) ma in presenza di un ex socio, cioè di un soggetto che è appartenuto alla compagine sociale in passato ma al momento della presentazione della comunicazione egli non è più socio. L’adempimento si rende obbligatorio in funzione solo ed esclusivamente del fatto che egli o un suo famigliare) ha goduto del bene nell’anno d’imposta 2015.
3. Assegnazione del bene al socio con una minima percentuale di partecipazione al capitale sociale
Cosi come visto nel caso precedente, non rileva al momento della dell’invio della comunicazione la presenza o meno di un socio enlla compagine sociale, fermo rimanendo il godimento del bene nell’anno 2015, secondo i requisiti già citati e previsti dalla regola generale, a maggior ragione, vige l’obbligo di comunicazione indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, sia essa minima (ad esempio 1%, sia essa massima 99%); ciò in quanto la ratio della norma è quella di individuare, come detto, quei beni che pur rimanendo nella sfera giuridica dell’azienda (società/impresa) concedente vengono utilizzati per fini privati o promiscui dall’utilizzatore medesimo
4. Assegnazione del bene al socio con percentuali differenti di partecipazione al capitale sociale e agli utili
Anche in questo caso, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale e agli utili, in caso di differenza fra le stesse, si ricade nel caso precedente.
5. Socio con partecipazione indiretta rispetto al capitale sociale della società concedente il bene
La partecipazione indiretta è una partecipazione che ricorre quando una società è legata a un’altra attraverso la partecipazione al capitale sociale di una società intermedia che a sua volta è socia della seconda. Pertanto, qualora ricorrano i già citati requisiti previsti dalla regola generale, qualora il socio appartenga ad una compagine sociale di una società a sua volta legata ad altra società da partecipazione al capitale sociale di quest’ultima sarà necessario adempiere all’obbligo di presentazione della comunicazione dei beni ai soci.
Casi particolari di inclusione oggettiva
6. L’indicazione del valore del godimento del bene anche se non versato dall’utilizzatore
La comunicazione dell’assegnazione in godimento dei beni ai soci va presentata, qualora ricorrano le condizioni, anche nel particolare caso in cui l’utilizzatore non abbia, nell’anno d’imposta 2015 corrisposto il corrispettivo per il godimento (qualora esso, non sia ovviamente uguale a zero ma sia inferiore al valore di mercato del godimento del bene). Ciò che rileva, infatti secondo la norma, non è il saldo del corrispettivo ma il mero utilizzo del bene per il quale il corrispettivo è dovuto.
7. Il caso dei beni che implicano indeducibilità parziale o totale di alcuni costi (ad esempio le autovetture).
Nel caso di assegnazione di un bene che in capo al concedente è caratterizzato dalla deducibilità parziale dei costi, tale quota indeducibile NON dovrà essere imputata all’utilizzatore poiché in virtù della loro indeducibilità essi costituiranno in capo all’utilizzatore, maggior valore imponibile ai fini delle impostedirette. Gioco forza, quindi, che al fne di evitare una doppia imposizione tali costi non debbano confluire nell’ammontare del reddito derivante dal godimento e da imputare all’utilizzatore.
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